Art. 7 
 
 
                Informazioni sui lavori del Comitato 
 
  1. Al termine di ogni seduta, l'ufficio stampa della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, eventualmente coadiuvato dal DIPE, redige  il
comunicato  relativo  ai  lavori  della  seduta,  disponendo  per  la
diffusione dello stesso agli organi di informazione. Il comunicato e'
sottoposto al Presidente per  approvazione.  Fino  al  momento  della
divulgazione  del  comunicato  stampa,  l'esito   dei   provvedimenti
adottati resta  riservato.  Restano  comunque  riservate  le  notizie
inerenti l'andamento della discussione. 
  2.  I  componenti  del  Comitato  sono  tenuti  alla   riservatezza
sull'esito della discussione fino  alla  divulgazione  ufficiale  del
comunicato. 
  3. Sono sottratti all'accesso, ai  sensi  dell'art.  24,  comma  1,
lettera c) e comma 2, legge 7 agosto 1990, n.  241,  tutti  gli  atti
endoprocedimentali, ivi comprese proposte, valutazioni,  elaborazioni
e  relative  modifiche,  inerenti  alle  deliberazioni  del  Comitato
relative ad atti amministrativi  generali,  di  pianificazione  e  di
programmazione, fermo restando che, ai sensi dell'art.  24  comma  7,
legge 7 agosto 1990, n. 241,  l'accesso  a  detti  atti  e'  comunque
consentito ove la loro conoscenza sia necessaria  per  curare  o  per
difendere gli interessi giuridici dei richiedenti. 
  L'accesso agli  atti  endoprocedimentali,  ivi  comprese  proposte,
valutazioni, elaborazioni e relative modifiche, inerenti a  tutte  le
altre deliberazioni del  Comitato  -  in  relazione  all'esigenza  di
salvaguardare la riservatezza di persone fisiche o giuridiche, gruppi
ed   imprese   ed   al   fine   di    salvaguardare    le    esigenze
dell'amministrazione nella fase preparatoria  dei  provvedimenti,  ai
sensi dell'art. 24, comma 4, legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art.
9, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 12  aprile  2006,
n. 184 - e' differito  alla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  della  deliberazione  cui  si
riferisce l'atto richiesto.