Art. 2 
 
  1. Gli interventi, di cui al  presente  decreto,  sono  subordinati
all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252. 
  3. La stipula  del  contratto,  oltre  alle  condizioni  specifiche
riportate nella scheda allegata,  e'  subordinata  alla  verifica  da
parte dell'esperto  scientifico  e  dell'istituto  convenzionato  dei
seguenti elementi: 
    attualita'  dei  requisiti  e  dei  contenuti  di  innovazione  e
complessiva validita' del progetto  ovvero  necessita'  di  apportare
modifiche o integrazioni a cio' funzionali; 
    persistenza  dei  requisiti   soggettivi   e   di   affidabilita'
economico-finanziaria dei proponenti. 
  4. Ove le attivita' progettuali risultino concluse, la stipula  del
contratto  e'  subordinata  alla  verifica,  da  parte   dell'esperto
scientifico  e  dell'istituto  convenzionato,  della  validita'   dei
risultati conseguiti  e  della  regolarita'  delle  attivita'  svolte
nonche', per i progetti proposti da grandi imprese, del  mantenimento
dell'effetto  di  incentivazione  dell'aiuto  pubblico  di  cui  alla
vigente disciplina comunitaria in materia  di  aiuti  di  Stato  alla
ricerca. 
  5. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5  del  decreto  ministeriale  8
agosto 2000, n. 593, e'  data  facolta'  al  soggetto  proponente  di
richiedere  una  anticipazione  per  un  importo  massimo   del   30%
dell'intervento concesso. Ove  detta  anticipazione  sia  concessa  a
soggetti privati la stessa dovra' essere  garantita  da  fidejussione
bancaria o polizza assicurativa di pari importo. 
  6. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati e'
fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo. 
  7. La durata dei finanziamenti  e'  stabilita  in  un  periodo  non
superiore a dieci anni decorrente dalla data  del  presente  decreto,
comprensivo di un periodo  di  preammortamento  e  utilizzo  fino  ad
massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento  (suddiviso  in
rate semestrali con scadenza primo gennaio e  primo  luglio  di  ogni
anno) non puo' superare la durata suddetta e si conclude  alla  prima
scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione  del
progetto di ricerca e/o formazione. 
  8.   Le   rate   dell'ammortamento   sono   semestrali,   costanti,
posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza  primo
gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse  coincide  con
la seconda  scadenza  semestrale  solare  successiva  alla  effettiva
conclusione del progetto. 
  9. Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero
il semestre solare in cui cade la data del presente decreto. 
  10. Il  Ministero,  con  successiva  comunicazione,  fornira'  alla
banca, ai fini della  stipula  del  contratto  di  finanziamento,  la
ripartizione per ciascun soggetto  proponente  del  costo  ammesso  e
della relativa quota di contributo. 
  11. Le date  di  inizio  e  di  fine  delle  attivita'  progettuali
potranno essere modificate secondo quanto stabilito con la  circolare
MIUR n. 5172 del 6 agosto 2009.