Art. 2 
 
  Il sig. Hubert Anton Dötterl e' autorizzato ad esercitare in Italia
la professione di medico previa iscrizione  all'Ordine  professionale
dei medici  e  degli  odontoiatri  territorialmente  competente,  che
provvede ad accertare il possesso, da parte  dell'interessato,  delle
conoscenze  linguistiche  necessarie   per   lo   svolgimento   della
professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 28 luglio 2010 
 
                                      Il direttore generale: Leonardi