Art. 2 
 
  1. I presidi medico-chirurgici autorizzati anteriormente alla  data
di entrata in vigore del  presente  decreto,  contenenti cumatetralil
come unica sostanza  attiva  e  che  rientrano  nella  categoria  dei
rodenticidi,  formano  oggetto  di  nuova  valutazione  ai  fini  del
rilascio dell'autorizzazione come prodotti biocidi. 
  2. I titolari di autorizzazioni di presidi medico-chirurgici di cui
al comma 1, entro il 30 giugno 2011, presentano  al  Ministero  della
salute, per ogni presidio medico-chirurgico, per il quale si  intenda
ottenere il mutuo riconoscimento  o  l'autorizzazione  come  prodotto
biocida, una specifica richiesta, corredata  di  tutti  gli  elementi
previsti dagli articoli 6 e 9, del decreto  legislativo  25  febbraio
2000, n. 174. 
  3.  Il  Ministero  della  salute,  verificata  la  presenza   delle
condizioni di cui all'art. 7  del  decreto  legislativo  25  febbraio
2000, n. 174, entro il 30 giugno 2013, procede  al  rilascio  di  una
nuova  autorizzazione  come   prodotto   biocida,   che   sostituisce
l'autorizzazione  come  presidio  medico-chirurgico   a   suo   tempo
rilasciata, o, in  caso  di  esito  negativo  della  valutazione,  al
diniego    dell'autorizzazione    e    alla    contestuale     revoca
dell'autorizzazione come presidio medico-chirurgico. 
  4. Con i decreti di cui al comma 3, di autorizzazione o diniego, il
Ministero della salute fornisce le indicazioni riguardanti il  ritiro
dal mercato dei presidi medico chirurgici a suo tempo autorizzati. 
  5. Le autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici di cui al  comma
1, per i quali alla data del 30 giugno 2011 non e'  stata  presentata
alcuna  richiesta  di  autorizzazione  come  prodotto   biocida,   si
considerano,  per  effetto  del  presente   decreto,   revocate   con
decorrenza dal 31 dicembre 2011 e i  relativi  prodotti  non  possono
piu' essere immessi sul mercato,  venduti  o  ceduti  al  consumatore
finale dopo il 30 giugno 2012. 
  6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si  applicano  ai
presidi medico-chirurgici contenenti piu' di un principio attivo. Per
essi i  termini  per  la  presentazione  delle  richieste  e  per  la
conseguente  valutazione  saranno  fissati  conformemente  a   quanto
stabilito nelle decisioni di iscrizione relative agli altri  principi
attivi presenti nella loro composizione.