Art. 4 
 
  1. I responsabili dell'immissione sul mercato di prodotti  soggetti
a regime di libera  vendita,  presenti  sul  mercato  all'entrata  in
vigore  del  presente  decreto,  appartenenti  alla   categoria   dei
rodenticidi e contenenti il  principio  attivo  cumatetralil,  per  i
quali intendano ottenere il mutuo riconoscimento  o  l'autorizzazione
come prodotti biocidi, presentano al Ministero della salute, entro il
30 giugno 2011  una  specifica  richiesta,  corredata  di  tutti  gli
elementi previsti dagli articoli 6 e 9  del  decreto  legislativo  25
febbraio 2000, n. 174. 
  2. I prodotti di  cui  al  comma  1,  per  i  quali  non  e'  stata
presentata alcuna richiesta di autorizzazione completa  entro  il  30
giugno 2011, non possono essere piu'  prodotti  a  decorrere  dal  31
dicembre 2011 e venduti o ceduti al consumatore  finale  dopo  il  30
giugno 2012. 
  3. Il Ministero della salute, per i prodotti di  cui  al  comma  1,
verificata la presenza delle condizioni di cui all'art. 7 del decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, procede,  entro  il  30  giugno
2013, al rilascio dell'autorizzazione come  prodotto  biocida,  o  in
caso di esito  negativo,  comunica  il  diniego  dell'autorizzazione,
fornendo,   in   ogni   caso,   le   indicazioni    riguardanti    la
commercializzazione e lo smaltimento dei prodotti gia'  presenti  sul
mercato che dovra' avvenire entro 6 mesi dalla data del provvedimento
di diniego. 
  4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si  applicano  ai
prodotti contenenti piu' di un principio attivo. Per essi  i  termini
per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione
saranno fissati conformemente a quanto stabilito nelle  decisioni  di
iscrizione relative agli altri principi attivi  presenti  nella  loro
composizione.