Art. 5 
 
  1. I titolari delle autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici  e
i responsabili dell'immissione sul mercato  dei  prodotti  di  libera
vendita, oggetto  delle  disposizioni  del  presente  articolo,  sono
tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e
gli utilizzatori sui tempi fissati per lo smaltimento delle  relative
giacenze. 
  2. Sono consentite, dopo le date previste agli articoli 2, commi  3
e 5, e 4, commi 2 e 3, le operazioni di trasferimento e magazzinaggio
per  la  spedizione  fuori  del  territorio  comunitario  nonche'  il
trasferimento  e  il  magazzinaggio  ai  fini  dell'eliminazione  dei
prodotti di cui agli stessi articoli.