Art. 2 
 
  In via transitoria, fino  all'emanazione  del  decreto  applicativo
dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, richiamato
in premessa, i soggetti che intendono porre in commercio,  a  partire
gia' dalla campagna vendemmiale 2010/2011, i vini a denominazione  di
origine controllata  «Alto  Adige»  o  «dell'Alto  Adige»  in  lingua
tedesca «Sudtirol» o «Sudtiroler», provenienti da vigneti non  ancora
iscritti, ma aventi base  ampelografica  conforme  alle  disposizioni
dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai
competenti  organismi  territoriali,  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'art. 15 della legge  10  febbraio  1992,  n.  164,  del  decreto
ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo  Stato-regioni  e  province
autonome del 25 luglio  2002,  la  denuncia  dei  rispettivi  terreni
vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi  all'apposito  schedario.
Successivamente sono da osservare le disposizioni del citato  decreto
applicativo dell'art. 12 del decreto legislativo n. 61/2010.