Art. 3 Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» in lingua tedesca «Sudtirol» o «Sudtiroler» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.