Art. 3 
 
  Chiunque produce, vende, pone in vendita  o  comunque  distribuisce
per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Alto
Adige»  o  «dell'Alto  Adige»  in   lingua   tedesca   «Sudtirol»   o
«Sudtiroler» e'  tenuto,  a  norma  di  legge,  all'osservanza  delle
condizioni e dei requisiti  stabiliti  nell'annesso  disciplinare  di
produzione.