Art. 13 
 
  L'importo  spettante  di  diritto  a  ciascuno  «specialista»   nel
collocamento supplementare e' pari al  rapporto  fra  il  valore  dei
certificati di cui lo specialista e' risultato  aggiudicatario  nelle
ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ» (ivi  compresa  quella  di  cui
all'art. 1  del  presente  decreto)  ed  il  totale  complessivamente
assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a  partecipare
al  collocamento  supplementare.  Le  richieste  saranno  soddisfatte
assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista»  il  minore  tra
l'importo richiesto e quello spettante di diritto. 
  Qualora uno o piu' «specialisti» presentino richieste  inferiori  a
quelle loro  spettanti  di  diritto,  ovvero  non  effettuino  alcuna
richiesta,  la  differenza  sara'  assegnata   agli   operatori   che
presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto. 
  Delle operazioni  relative  al  collocamento  supplementare  verra'
redatto apposito verbale.