Art. 3 
 
  Ferme restando le  disposizioni  vigenti  relative  alle  esenzioni
fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi  con  il
presente decreto si applicano  le  disposizioni  di  cui  al  decreto
legislativo 1° aprile 1996, n.  239,  e  al  decreto  legislativo  21
novembre 1997, n. 461. 
  I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e
sono compresi tra le attivita' ammesse a garanzia delle operazioni di
rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.