Art. 11 
 
 
                 Monitoraggio, ispezioni, controlli 
 
  1. In ogni fase del procedimento il Soggetto Gestore e il Ministero
possono  effettuare  controlli  e  ispezioni  anche  a  campione  sui
programmi agevolati, al fine  di  verificare  le  condizioni  per  la
fruizione e il  mantenimento  delle  agevolazioni  medesime,  nonche'
l'attuazione degli interventi finanziati. 
  2. Ai fini del  monitoraggio  dei  programmi  agevolati,  l'impresa
beneficiaria, a partire  dalla  comunicazione  del  provvedimento  di
concessione di cui all'art.  8,  comma  3,  provvede  ad  inviare  al
Soggetto Gestore, con cadenza semestrale e fino al quinto, ovvero  al
terzo, nel caso di PMI, esercizio successivo a quello di  ultimazione
del programma agevolato, una dichiarazione resa  dal  proprio  legale
rappresentante o suo procuratore speciale ai sensi e per gli  effetti
degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n.
445  del  28  dicembre  2000.  Tale   dichiarazione,   fornisce,   in
particolare, informazioni sullo stato d'avanzamento del programma con
l'indicazione degli eventuali beni dismessi. Il  dato  relativo  allo
stato d'avanzamento e' dichiarato  fino  alla  prima  scadenza  utile
successiva alla conclusione del programma. La mancata,  incompleta  o
inesatta dichiarazione dei dati richiesti  puo'  determinare,  previa
contestazione  all'impresa  inadempiente,  la  revoca  totale   delle
agevolazioni concesse. 
  3. Il Ministero presenta alla Commissione europea relazioni annuali
relative alle agevolazioni concesse sulla base del presente  decreto,
comprendenti in particolare gli elenchi dei beneficiari ed i relativi
settori di attivita' economica,  gli  importi  concessi  per  ciascun
beneficiario e le relative intensita'. 
  4. Le imprese beneficiarie sono tenute a corrispondere a  tutte  le
richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti
dal Soggetto Gestore  e  dal  Ministero,  in  ottemperanza  a  quanto
stabilito dal regolamento (CE) 1083/2006, allo scopo di effettuare il
monitoraggio dei  programmi  agevolati.  Gli  stessi  soggetti  sono,
inoltre, tenuti ad acconsentire e a favorire lo svolgimento di  tutti
i controlli disposti dal Ministero nonche'  da  competenti  organismi
statali, dalla Commissione europea  e  da  altri  organi  dell'Unione
europea  competenti  in   materia,   anche   mediante   ispezioni   e
sopralluoghi, al fine di  verificare  lo  stato  di  avanzamento  dei
programmi e le condizioni per il mantenimento delle  agevolazioni  in
relazione a quanto stabilito, in particolare, dagli articoli 60, 61 e
62 del regolamento (CE) 1083/2006, nonche' dagli articoli 13 e 16 del
regolamento (CE) 1828/2006. Indicazioni riguardanti le  modalita',  i
tempi e gli  obblighi  delle  imprese  beneficiarie  in  merito  alle
suddette attivita' di verifica saranno contenute nel provvedimento di
concessione di cui  all'articolo  8.  Le  imprese  beneficiarie  sono
tenute, inoltre, ad aderire a tutte le forme di pubblicizzazione  del
programma agevolato, con le  modalita'  allo  scopo  individuate  dal
Ministero, evidenziando che lo stesso e' realizzato con  il  concorso
di risorse del FESR, in applicazione dell'articolo 69 del Regolamento
(CE) 1083/2006 e del Regolamento (CE) 1828/2006.