Art. 11 Monitoraggio, ispezioni, controlli 1. In ogni fase del procedimento il Soggetto Gestore e il Ministero possono effettuare controlli e ispezioni anche a campione sui programmi agevolati, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni medesime, nonche' l'attuazione degli interventi finanziati. 2. Ai fini del monitoraggio dei programmi agevolati, l'impresa beneficiaria, a partire dalla comunicazione del provvedimento di concessione di cui all'art. 8, comma 3, provvede ad inviare al Soggetto Gestore, con cadenza semestrale e fino al quinto, ovvero al terzo, nel caso di PMI, esercizio successivo a quello di ultimazione del programma agevolato, una dichiarazione resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000. Tale dichiarazione, fornisce, in particolare, informazioni sullo stato d'avanzamento del programma con l'indicazione degli eventuali beni dismessi. Il dato relativo allo stato d'avanzamento e' dichiarato fino alla prima scadenza utile successiva alla conclusione del programma. La mancata, incompleta o inesatta dichiarazione dei dati richiesti puo' determinare, previa contestazione all'impresa inadempiente, la revoca totale delle agevolazioni concesse. 3. Il Ministero presenta alla Commissione europea relazioni annuali relative alle agevolazioni concesse sulla base del presente decreto, comprendenti in particolare gli elenchi dei beneficiari ed i relativi settori di attivita' economica, gli importi concessi per ciascun beneficiario e le relative intensita'. 4. Le imprese beneficiarie sono tenute a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti dal Soggetto Gestore e dal Ministero, in ottemperanza a quanto stabilito dal regolamento (CE) 1083/2006, allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati. Gli stessi soggetti sono, inoltre, tenuti ad acconsentire e a favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal Ministero nonche' da competenti organismi statali, dalla Commissione europea e da altri organi dell'Unione europea competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni in relazione a quanto stabilito, in particolare, dagli articoli 60, 61 e 62 del regolamento (CE) 1083/2006, nonche' dagli articoli 13 e 16 del regolamento (CE) 1828/2006. Indicazioni riguardanti le modalita', i tempi e gli obblighi delle imprese beneficiarie in merito alle suddette attivita' di verifica saranno contenute nel provvedimento di concessione di cui all'articolo 8. Le imprese beneficiarie sono tenute, inoltre, ad aderire a tutte le forme di pubblicizzazione del programma agevolato, con le modalita' allo scopo individuate dal Ministero, evidenziando che lo stesso e' realizzato con il concorso di risorse del FESR, in applicazione dell'articolo 69 del Regolamento (CE) 1083/2006 e del Regolamento (CE) 1828/2006.