Art. 4 
 
 
                        Programmi ammissibili 
 
  1. Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente decreto
i programmi  finalizzati  all'industrializzazione  dei  risultati  di
programmi  qualificati  di  ricerca   industriale   o   di   sviluppo
sperimentale realizzati  dall'impresa  richiedente,  riguardanti  una
delle seguenti attivita': 
    a) attivita' di cui alla sezione C  della  classificazione  delle
attivita' economiche ATECO 2007; 
    b) attivita' di produzione e distribuzione di energia elettrica e
di calore di cui alla sezione D della predetta classificazione ATECO,
nei limiti indicati nell'allegato n. 1; 
    c)  attivita'  di  servizi  elencate  nell'allegato  n.  1.   Con
riferimento alle attivita' di cui alla lettera a), in conformita'  ai
divieti e alle limitazioni derivanti da disposizioni comunitarie, non
sono  ammissibili  alle  agevolazioni  i   programmi   d'investimento
riguardanti  le  attivita'  economiche  relative  ai  settori   della
siderurgia, della cantieristica navale, dell'industria  carboniera  e
delle fibre sintetiche, come individuate nell'allegato n. 1. Non sono
ammissibili alle agevolazioni  i  programmi  riguardanti  il  settore
della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. 
  2. Ai fini di cui al precedente comma  1,  per  industrializzazione
dei risultati si intende il programma volto alla realizzazione  degli
investimenti strettamente collegati allo sfruttamento industriale dei
risultati derivanti dal precedente programma  qualificato,  ai  sensi
del comma 3, di ricerca industriale o di sviluppo  sperimentale.  Per
attivita' di ricerca industriale  e  sviluppo  sperimentale,  secondo
quanto previsto dalla Disciplina comunitaria in materia di  aiuti  di
Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione n.  2006/C  323/01,
si intendono quelle rispettivamente volte: 
    a) ad acquisire nuove conoscenze, da  utilizzare  per  mettere  a
punto nuovi prodotti, processi o servizi  o  permettere  un  notevole
miglioramento dei prodotti, processi o servizi  esistenti.  Comprende
la creazione di componenti di sistemi complessi,  necessaria  per  la
ricerca industriale, in particolare per la validazione di  tecnologie
generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera b); 
    b) alla concretizzazione dei risultati della ricerca  industriale
mediante le fasi di progettazione e realizzazione di progetti  pilota
e dimostrativi, nonche' di prototipi, finalizzate a  nuovi  prodotti,
processi o  servizi  ovvero  ad  apportare  modifiche  sostanziali  a
prodotti e processi produttivi  purche'  tali  interventi  comportino
sensibili miglioramenti delle  tecnologie  esistenti;  rientra  nello
sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili  per
scopi commerciali  e  di  progetti  pilota  destinati  a  esperimenti
tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo  e'  necessariamente
il prodotto commerciale finale e il suo  costo  di  fabbricazione  e'
troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di  dimostrazione  e
di convalida. L'eventuale,  ulteriore  sfruttamento  di  progetti  di
dimostrazione o di progetti pilota a scopo  commerciale  comporta  la
deduzione dei redditi, cosi'  generati,  dai  costi  ammissibili.  Lo
sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di  routine
o  le  modifiche  periodiche  apportate  a  prodotti,   processi   di
fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in  corso,  anche
quando tali modifiche rappresentino miglioramenti. 
  3. Ai sensi dell'art.  1,  comma  2,  lettera  b)  del  decreto,  i
programmi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale  di  cui  al
precedente comma 1 sono considerati qualificati nei seguenti casi: 
    a) se realizzati in collaborazione con Organismi di ricerca cosi'
come definiti dalla Disciplina comunitaria in  materia  di  aiuti  di
Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione n. 2006/C 323/01. A
tal riguardo sono considerati qualificati i programmi  di  ricerca  e
sviluppo sperimentale per i quali la collaborazione  con  l'Organismo
di ricerca si sia  conclusa  da  non  oltre  24  mesi  alla  data  di
presentazione della  domanda  di  agevolazioni,  come  risultante  da
apposita dichiarazione, che l'impresa richiedente allega alla domanda
di cui all'art. 7, rilasciata dall'Organismo di ricerca, nella  quale
sia attestata la conclusione con  esito  positivo  del  programma  di
ricerca  o  sviluppo  sperimentale  e  siano  descritti  altresi'   i
contenuti della collaborazione e i risultati conseguiti; 
    b) se agevolati  sulla  base  di  norme  comunitarie,  statali  e
regionali  finalizzate  alla  promozione  di  attivita'  di   ricerca
industriale  e  sviluppo   sperimentale,   sempreche'   completamente
realizzati da non oltre 24 mesi  alla  data  di  presentazione  della
domanda di agevolazioni di cui al presente decreto.  A  tal  fine  il
programma si intende realizzato alla data dell'ultimo titolo di spesa
riferito alle attivita' oggetto del programma e l'impresa allega alla
domanda di agevolazioni di cui all'art. 7: 
      b.1) copia autenticata dello  specifico  atto  o  provvedimento
dell'amministrazione  concedente  o  altro  soggetto   dalla   stessa
incaricato  dal  quale  risulti  la   data   dell'avvenuta   completa
realizzazione con esito positivo del programma di ricerca o  sviluppo
agevolato e l'insussistenza di cause tali  da  comportare  la  revoca
delle agevolazioni concesse  ai  sensi  della  norma  agevolativa  di
riferimento; 
      b.2) in mancanza della documentazione di cui alla lettera b.1),
apposita perizia tecnica giurata,  rilasciata  da  un  professionista
iscritto  nell'albo  degli  ingegneri,  o  dei  periti   industriali,
attestante la conclusione con esito positivo del programma di ricerca
e sviluppo ai  sensi  della  norma  agevolativa  di  riferimento,  la
relativa data di ultimazione  e  l'insussistenza  di  cause  tali  da
comportare la revoca  delle  agevolazioni  concesse  ai  sensi  della
medesima predetta norma agevolativa; 
    c) qualora l'impresa richiedente le agevolazioni, a seguito della
realizzazione  del  programma  di  ricerca  industriale  e   sviluppo
sperimentale, abbia depositato domanda di brevetto per  invenzione  e
abbia almeno ottenuto l'emanazione da parte dell'EPO del rapporto  di
ricerca con esito non negativo  prima  della  data  di  presentazione
della domanda di agevolazioni di cui all'art. 7, come  risultante  da
apposita dichiarazione sostitutiva di  atto  notorio  rilasciata  dal
legale rappresentante dell'impresa richiedente, ai  sensi  del  degli
articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  445
del  28  dicembre  2000,  da  allegare  alla  medesima   domanda   di
agevolazioni. 
  4. Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi  riguardanti  una
delle seguenti tipologie: 
    a) realizzazione di nuove unita' produttive; 
    b) ampliamento di unita' produttive esistenti; 
    c) diversificazione della produzione di un'unita'  produttiva  in
nuovi prodotti/servizi aggiuntivi; 
    d)  cambiamento   fondamentale   del   processo   di   produzione
complessivo di un'unita' produttiva esistente. 
  5. Ciascun programma deve essere da solo sufficiente  a  conseguire
gli obiettivi previsti e riguardare  un'unica  unita'  produttiva.  I
programmi di investimento devono essere realizzati nell'ambito di una
unita'  produttiva  ubicata  nelle  aree  dell'obiettivo  Convergenza
(Campania, Sicilia, Puglia e  Calabria).  Per  unita'  produttiva  si
intende  una  struttura  produttiva,  dotata  di  autonomia  tecnica,
organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente  articolata  su
piu' immobili e/o impianti, anche fisicamente separati  ma  collegati
funzionalmente. 
  6. Sono ammessi  alle  agevolazioni  i  programmi  il  cui  importo
complessivo   delle   spese   ammissibili   non   sia   inferiore   a
€ 1.500.000,00 e non sia superiore a € 25.000.000,00. 
  7.  I  programmi  devono  essere   avviati   successivamente   alla
presentazione della domanda di agevolazioni di cui  all'art.  7.  Per
avvio del programma si intende la data  del  primo  titolo  di  spesa
ammissibile. Pertanto, non sono ammissibili i programmi per  i  quali
esistano titoli di spesa riferiti alle voci di spesa  ammissibili  di
cui all'art. 5, ivi compresi quelli relativi ad acconti e,  nel  caso
di acquisizione mediante locazione finanziaria, a canoni di  leasing,
antecedenti alla data di presentazione della domanda di agevolazioni,
anche  se  non  rendicontati.   Non   sono   considerate,   ai   fini
dell'individuazione della data di avvio  a  realizzazione,  le  spese
riguardanti studi preliminari di fattibilita'. Non  sono  ammissibili
alle agevolazioni i programmi  costituiti  da  investimenti  di  mera
sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature. 
  8. I programmi devono essere realizzati nei tempi, non superiori  a
36 mesi, indicati nel provvedimento di concessione delle agevolazioni
e comunque entro il 30 giugno  2015.  Il  termine  per  l'ultimazione
decorre dalla data del provvedimento di concessione di  cui  all'art.
8, comma 4.  Su  richiesta  motivata  dell'impresa  beneficiaria,  il
Soggetto Gestore puo' disporre una proroga, previa  acquisizione  del
parere del Ministero, non superiore a dodici  mesi,  del  termine  di
ultimazione del programma. La data di ultimazione  del  programma  e'
quella relativa all'ultimo dei titoli di spesa  ammissibili.  Qualora
alla  scadenza  del  termine  per  l'ultimazione  del  programma  gli
investimenti previsti  siano  stati  realizzati  solo  in  parte,  le
agevolazioni sono calcolate con riferimento ai soli titoli  di  spesa
ammissibili la cui data e' compresa nel termine stesso  e  che  siano
stati pagati entro 90 giorni dalla scadenza di  tale  termine.  Cio',
comunque,  a  condizione  che  le  spese   effettivamente   sostenute
configurino, a giudizio del Soggetto gestore, un programma organico e
funzionale  rispetto  alle  finalita'  poste  a  base  del   giudizio
favorevole espresso  in  sede  istruttoria.  In  caso  contrario,  si
procedera' alla revoca del provvedimento di concessione per  l'intero
importo delle agevolazioni attribuite.