Art. 4 Programmi ammissibili 1. Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente decreto i programmi finalizzati all'industrializzazione dei risultati di programmi qualificati di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale realizzati dall'impresa richiedente, riguardanti una delle seguenti attivita': a) attivita' di cui alla sezione C della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007; b) attivita' di produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore di cui alla sezione D della predetta classificazione ATECO, nei limiti indicati nell'allegato n. 1; c) attivita' di servizi elencate nell'allegato n. 1. Con riferimento alle attivita' di cui alla lettera a), in conformita' ai divieti e alle limitazioni derivanti da disposizioni comunitarie, non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi d'investimento riguardanti le attivita' economiche relative ai settori della siderurgia, della cantieristica navale, dell'industria carboniera e delle fibre sintetiche, come individuate nell'allegato n. 1. Non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi riguardanti il settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. 2. Ai fini di cui al precedente comma 1, per industrializzazione dei risultati si intende il programma volto alla realizzazione degli investimenti strettamente collegati allo sfruttamento industriale dei risultati derivanti dal precedente programma qualificato, ai sensi del comma 3, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale. Per attivita' di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, secondo quanto previsto dalla Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione n. 2006/C 323/01, si intendono quelle rispettivamente volte: a) ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera b); b) alla concretizzazione dei risultati della ricerca industriale mediante le fasi di progettazione e realizzazione di progetti pilota e dimostrativi, nonche' di prototipi, finalizzate a nuovi prodotti, processi o servizi ovvero ad apportare modifiche sostanziali a prodotti e processi produttivi purche' tali interventi comportino sensibili miglioramenti delle tecnologie esistenti; rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo e' necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione e' troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi, cosi' generati, dai costi ammissibili. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti. 3. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del decreto, i programmi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di cui al precedente comma 1 sono considerati qualificati nei seguenti casi: a) se realizzati in collaborazione con Organismi di ricerca cosi' come definiti dalla Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione n. 2006/C 323/01. A tal riguardo sono considerati qualificati i programmi di ricerca e sviluppo sperimentale per i quali la collaborazione con l'Organismo di ricerca si sia conclusa da non oltre 24 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, come risultante da apposita dichiarazione, che l'impresa richiedente allega alla domanda di cui all'art. 7, rilasciata dall'Organismo di ricerca, nella quale sia attestata la conclusione con esito positivo del programma di ricerca o sviluppo sperimentale e siano descritti altresi' i contenuti della collaborazione e i risultati conseguiti; b) se agevolati sulla base di norme comunitarie, statali e regionali finalizzate alla promozione di attivita' di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, sempreche' completamente realizzati da non oltre 24 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazioni di cui al presente decreto. A tal fine il programma si intende realizzato alla data dell'ultimo titolo di spesa riferito alle attivita' oggetto del programma e l'impresa allega alla domanda di agevolazioni di cui all'art. 7: b.1) copia autenticata dello specifico atto o provvedimento dell'amministrazione concedente o altro soggetto dalla stessa incaricato dal quale risulti la data dell'avvenuta completa realizzazione con esito positivo del programma di ricerca o sviluppo agevolato e l'insussistenza di cause tali da comportare la revoca delle agevolazioni concesse ai sensi della norma agevolativa di riferimento; b.2) in mancanza della documentazione di cui alla lettera b.1), apposita perizia tecnica giurata, rilasciata da un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri, o dei periti industriali, attestante la conclusione con esito positivo del programma di ricerca e sviluppo ai sensi della norma agevolativa di riferimento, la relativa data di ultimazione e l'insussistenza di cause tali da comportare la revoca delle agevolazioni concesse ai sensi della medesima predetta norma agevolativa; c) qualora l'impresa richiedente le agevolazioni, a seguito della realizzazione del programma di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, abbia depositato domanda di brevetto per invenzione e abbia almeno ottenuto l'emanazione da parte dell'EPO del rapporto di ricerca con esito non negativo prima della data di presentazione della domanda di agevolazioni di cui all'art. 7, come risultante da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, ai sensi del degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, da allegare alla medesima domanda di agevolazioni. 4. Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi riguardanti una delle seguenti tipologie: a) realizzazione di nuove unita' produttive; b) ampliamento di unita' produttive esistenti; c) diversificazione della produzione di un'unita' produttiva in nuovi prodotti/servizi aggiuntivi; d) cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un'unita' produttiva esistente. 5. Ciascun programma deve essere da solo sufficiente a conseguire gli obiettivi previsti e riguardare un'unica unita' produttiva. I programmi di investimento devono essere realizzati nell'ambito di una unita' produttiva ubicata nelle aree dell'obiettivo Convergenza (Campania, Sicilia, Puglia e Calabria). Per unita' produttiva si intende una struttura produttiva, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su piu' immobili e/o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente. 6. Sono ammessi alle agevolazioni i programmi il cui importo complessivo delle spese ammissibili non sia inferiore a € 1.500.000,00 e non sia superiore a € 25.000.000,00. 7. I programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni di cui all'art. 7. Per avvio del programma si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile. Pertanto, non sono ammissibili i programmi per i quali esistano titoli di spesa riferiti alle voci di spesa ammissibili di cui all'art. 5, ivi compresi quelli relativi ad acconti e, nel caso di acquisizione mediante locazione finanziaria, a canoni di leasing, antecedenti alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, anche se non rendicontati. Non sono considerate, ai fini dell'individuazione della data di avvio a realizzazione, le spese riguardanti studi preliminari di fattibilita'. Non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi costituiti da investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature. 8. I programmi devono essere realizzati nei tempi, non superiori a 36 mesi, indicati nel provvedimento di concessione delle agevolazioni e comunque entro il 30 giugno 2015. Il termine per l'ultimazione decorre dalla data del provvedimento di concessione di cui all'art. 8, comma 4. Su richiesta motivata dell'impresa beneficiaria, il Soggetto Gestore puo' disporre una proroga, previa acquisizione del parere del Ministero, non superiore a dodici mesi, del termine di ultimazione del programma. La data di ultimazione del programma e' quella relativa all'ultimo dei titoli di spesa ammissibili. Qualora alla scadenza del termine per l'ultimazione del programma gli investimenti previsti siano stati realizzati solo in parte, le agevolazioni sono calcolate con riferimento ai soli titoli di spesa ammissibili la cui data e' compresa nel termine stesso e che siano stati pagati entro 90 giorni dalla scadenza di tale termine. Cio', comunque, a condizione che le spese effettivamente sostenute configurino, a giudizio del Soggetto gestore, un programma organico e funzionale rispetto alle finalita' poste a base del giudizio favorevole espresso in sede istruttoria. In caso contrario, si procedera' alla revoca del provvedimento di concessione per l'intero importo delle agevolazioni attribuite.