Art. 9 
 
 
                    Erogazione delle agevolazioni 
 
  1. L'erogazione delle agevolazioni da parte  del  Soggetto  Gestore
alle imprese dovra' avvenire sulla  base  di  fatturazioni  di  spesa
debitamente quietanzate anche riferite ad anticipazioni di  spesa  su
ordini accettati, relativamente a lotti  funzionali  di  investimenti
ciascuno non inferiore al 20% delle spese ammissibili complessive. 
  2. La prima quota delle agevolazioni, nella misura massima del  30%
dell'ammontare del contributo concesso di cui all'art.  6,  comma  3,
puo',  su  richiesta  dell'impresa  beneficiaria,  essere  svincolata
dall'avanzamento  del  programma  ed  essere  erogata  a  titolo   di
anticipazione,  previa  presentazione   di   fideiussione   bancaria,
incondizionata  ed  escutibile  a  prima  richiesta,  rilasciata   da
primario istituto bancario. Tale anticipazione sara'  recuperata  dal
Soggetto  Gestore  in  quote  proporzionali  al  contributo  via  via
maturato sui singoli SAL presentati dall'impresa. 
  3. Il rapporto tra le  agevolazioni  erogate  ed  il  totale  delle
agevolazioni previste per il programma, non dovra'  essere  superiore
al rapporto tra la quota versata del contributo finanziario a  carico
dei soggetti beneficiari, a copertura degli investimenti ed il totale
del contributo finanziario stesso. 
  4. Sulle singole erogazioni di contributo in c/impianti il Soggetto
Gestore operera' una ritenuta del 10%, che dovra' essere versata alle
imprese una volta verificato il  completamento  del  programma  degli
investimenti ed il funzionamento degli impianti. 
  5.  Entro  quarantacinque  giorni  lavorativi  dal  ricevimento  di
ciascuna richiesta di erogazione regolare  e  completa,  il  Soggetto
Gestore, previo sopralluogo presso l'azienda beneficiaria e  verifica
di  ammissibilita'  delle  spese,  anche  in  relazione   alla   loro
pertinenza e congruita', provvede ad erogare le quote di contributo e
di finanziamento spettanti, ovvero a comunicare  l'eventuale  rigetto
della richiesta, ovvero a richiederne le necessarie integrazioni.  Ai
fini del raggiungimento  dello  stato  di  avanzamento  previsto,  si
prendono in considerazione solo le fatture  e  gli  altri  titoli  di
spesa effettivamente pagati, quand'anche non  ancora  a  saldo  delle
forniture. Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni a  saldo  tutte
le   forniture   devono   risultare   pagate   per    intero,    pena
l'inammissibilita'  dell'importo  dell'intera   fornitura.   I   beni
relativi  alla  richiesta  di  stato  d'avanzamento   devono   essere
fisicamente  individuabili  e   presenti   presso   l'unita'   locale
interessata dal programma di investimenti alla data della  richiesta,
cosi' come attestato con l'elenco di cui al  precedente  articolo  5,
comma 10 che dovra' essere allegato alla documentazione di spesa,  ad
eccezione di quelli  per  i  quali  il  titolo  di  spesa  presentato
costituisce acconto. In relazione alle  spese  cui  si  riferisce  la
richiesta di  erogazione  per  stato  d'avanzamento,  le  stesse  non
possono comprendere  quelle  ritenute  non  ammissibili  in  sede  di
concessione provvisoria delle agevolazioni; infine, contestualmente a
ciascuna  richiesta  di  erogazione,  l'impresa  deve  riportare  sui
relativi titoli di spesa, in  modo  indelebile,  la  dicitura  «Bando
Industrializzazione -  DM  23  luglio  2009.  Spesa  di  euro  ......
dichiarata per la ...(prima,  seconda)...  erogazione  del  prog.  n.
...... ». 
  6. Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni,  l'impresa  presenta
al Soggetto Gestore,  in  relazione  a  ciascuna  quota,  un'apposita
richiesta allegando alla stessa: 
    a) la documentazione della spesa consistente nella duplice  copia
delle fatture di acquisto; 
    b) gli originali delle dichiarazioni rilasciate dai fornitori che
i beni acquistati sono nuovi di fabbrica  intendendo  per  tali  beni
quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal
suo rappresentante o rivenditore); 
    c)  duplice  copia  dei  contratti  relativi  alle  fatture   per
pagamenti anticipati in «conto fornitura»; 
    d) gli  originali  delle  quietanze  sottoscritte  dai  fornitori
relative ai pagamenti ricevuti,  ovvero  delle  copie  della  diversa
prova documentale dell'avvenuto pagamento, salva, in  ogni  caso,  la
facolta' del Soggetto Gestore di ottenere l'esibizione dei  documenti
originali; 
    e) la dichiarazione congiunta resa  ai  sensi  dell'art.  47  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28  dicembre  2000
(dichiarazione sostitutiva dell'atto di  notorieta')  dal  Presidente
del Consiglio  di  Amministrazione  e  dal  Presidente  del  Collegio
Sindacale, mediante la quale - con  riferimento  ad  un  allegato  ed
analitico elenco, nel quale siano trascritti i  dati  delle  fatture,
via via pagate per la realizzazione del programma degli investimenti,
fatture da consegnare in copia come previsto sub a) - sia attestato: 
      (1). che  le  fatture  ivi  indicate  si  riferiscono  a  spese
sostenute per gli investimenti indicati nel programma di cui all'art.
4 del presente decreto; 
      (2). che  i  beni  acquistati  o  realizzati  fanno  parte  del
patrimonio della Societa' Beneficiaria; 
      (3). che le fatture, ivi indicate, sono state pagate  a  saldo,
ovvero costituiscono documento  di  pagamenti  anticipati  «in  conto
fornitura»; 
      (4). che per tali fatture non e' mai  stato  riconosciuto,  ne'
sara' riconosciuto alcuno sconto; 
      (5).  che  gli  impianti,  i  macchinari  e   le   attrezzature
acquistate, cui le fatture si riferiscono, sono nuovi di fabbrica; 
      f) l'originale del certificato di iscrizione nel Registro delle
Imprese e di vigenza della  Impresa  Beneficiaria  che  contenga  «la
dicitura antimafia» e dal quale risulti che la  Impresa  Beneficiaria
non sia in liquidazione, non sia fallita, non sia stata sottoposta  a
procedura   di   concordato   preventivo,   a   liquidazione   coatta
amministrativa, ne' ad amministrazione controllata o straordinaria; 
      g)  l'originale  della  Dichiarazione  Unica   di   Regolarita'
Contributiva (DURC) della Impresa Beneficiaria; 
      h) i certificati di residenza di tutti gli Amministratori della
Impresa  Beneficiaria  affinche'  il  Soggetto  Gestore,  cosi'  come
prescritto dal decreto legislativo  8  agosto  1994,  n.  490  e  dai
decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito in  legge  23  marzo
1995, n. 95, nonche' dal decreto del Presidente  della  Repubblica  3
giugno  1998,  n.   252,   possa   chiedere   l'aggiornamento   delle
informazioni antimafia eventualmente  necessarie  per  le  erogazioni
delle singole quote delle agevolazioni; 
      i) la documentazione utile per l'attestazione del proporzionale
versamento  del  contributo  finanziario  a   carico   del   soggetto
beneficiario; 
      j) copia della documentazione di cui ai  precedenti  punti  b),
d), e), f), g), i). 
  Copia della documentazione di cui ai precedenti punti a),  b),  c),
d), e), f), g), h), i) deve essere fornita anche per via elettronica. 
  Gli originali dei documenti sopra indicati devono  comunque  essere
tenuti a disposizione dall'impresa per gli accertamenti, i  controlli
e le ispezioni del Soggetto Gestore e  del  Ministero  per  almeno  i
cinque anni, ovvero tre anni per le  PMI,  successivi  alla  data  di
ultimazione di cui all'art. 4, comma 8. 
  7. L'impresa e' tenuta a trasmettere l'ultimo  SAL,  entro  novanta
giorni dall'ultimazione del programma. Con la presentazione  del  SAL
finale l'impresa comunica la data di ultimazione.