Art. 9 Erogazione delle agevolazioni 1. L'erogazione delle agevolazioni da parte del Soggetto Gestore alle imprese dovra' avvenire sulla base di fatturazioni di spesa debitamente quietanzate anche riferite ad anticipazioni di spesa su ordini accettati, relativamente a lotti funzionali di investimenti ciascuno non inferiore al 20% delle spese ammissibili complessive. 2. La prima quota delle agevolazioni, nella misura massima del 30% dell'ammontare del contributo concesso di cui all'art. 6, comma 3, puo', su richiesta dell'impresa beneficiaria, essere svincolata dall'avanzamento del programma ed essere erogata a titolo di anticipazione, previa presentazione di fideiussione bancaria, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, rilasciata da primario istituto bancario. Tale anticipazione sara' recuperata dal Soggetto Gestore in quote proporzionali al contributo via via maturato sui singoli SAL presentati dall'impresa. 3. Il rapporto tra le agevolazioni erogate ed il totale delle agevolazioni previste per il programma, non dovra' essere superiore al rapporto tra la quota versata del contributo finanziario a carico dei soggetti beneficiari, a copertura degli investimenti ed il totale del contributo finanziario stesso. 4. Sulle singole erogazioni di contributo in c/impianti il Soggetto Gestore operera' una ritenuta del 10%, che dovra' essere versata alle imprese una volta verificato il completamento del programma degli investimenti ed il funzionamento degli impianti. 5. Entro quarantacinque giorni lavorativi dal ricevimento di ciascuna richiesta di erogazione regolare e completa, il Soggetto Gestore, previo sopralluogo presso l'azienda beneficiaria e verifica di ammissibilita' delle spese, anche in relazione alla loro pertinenza e congruita', provvede ad erogare le quote di contributo e di finanziamento spettanti, ovvero a comunicare l'eventuale rigetto della richiesta, ovvero a richiederne le necessarie integrazioni. Ai fini del raggiungimento dello stato di avanzamento previsto, si prendono in considerazione solo le fatture e gli altri titoli di spesa effettivamente pagati, quand'anche non ancora a saldo delle forniture. Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni a saldo tutte le forniture devono risultare pagate per intero, pena l'inammissibilita' dell'importo dell'intera fornitura. I beni relativi alla richiesta di stato d'avanzamento devono essere fisicamente individuabili e presenti presso l'unita' locale interessata dal programma di investimenti alla data della richiesta, cosi' come attestato con l'elenco di cui al precedente articolo 5, comma 10 che dovra' essere allegato alla documentazione di spesa, ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa presentato costituisce acconto. In relazione alle spese cui si riferisce la richiesta di erogazione per stato d'avanzamento, le stesse non possono comprendere quelle ritenute non ammissibili in sede di concessione provvisoria delle agevolazioni; infine, contestualmente a ciascuna richiesta di erogazione, l'impresa deve riportare sui relativi titoli di spesa, in modo indelebile, la dicitura «Bando Industrializzazione - DM 23 luglio 2009. Spesa di euro ...... dichiarata per la ...(prima, seconda)... erogazione del prog. n. ...... ». 6. Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni, l'impresa presenta al Soggetto Gestore, in relazione a ciascuna quota, un'apposita richiesta allegando alla stessa: a) la documentazione della spesa consistente nella duplice copia delle fatture di acquisto; b) gli originali delle dichiarazioni rilasciate dai fornitori che i beni acquistati sono nuovi di fabbrica intendendo per tali beni quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore); c) duplice copia dei contratti relativi alle fatture per pagamenti anticipati in «conto fornitura»; d) gli originali delle quietanze sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti, ovvero delle copie della diversa prova documentale dell'avvenuto pagamento, salva, in ogni caso, la facolta' del Soggetto Gestore di ottenere l'esibizione dei documenti originali; e) la dichiarazione congiunta resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta') dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Presidente del Collegio Sindacale, mediante la quale - con riferimento ad un allegato ed analitico elenco, nel quale siano trascritti i dati delle fatture, via via pagate per la realizzazione del programma degli investimenti, fatture da consegnare in copia come previsto sub a) - sia attestato: (1). che le fatture ivi indicate si riferiscono a spese sostenute per gli investimenti indicati nel programma di cui all'art. 4 del presente decreto; (2). che i beni acquistati o realizzati fanno parte del patrimonio della Societa' Beneficiaria; (3). che le fatture, ivi indicate, sono state pagate a saldo, ovvero costituiscono documento di pagamenti anticipati «in conto fornitura»; (4). che per tali fatture non e' mai stato riconosciuto, ne' sara' riconosciuto alcuno sconto; (5). che gli impianti, i macchinari e le attrezzature acquistate, cui le fatture si riferiscono, sono nuovi di fabbrica; f) l'originale del certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese e di vigenza della Impresa Beneficiaria che contenga «la dicitura antimafia» e dal quale risulti che la Impresa Beneficiaria non sia in liquidazione, non sia fallita, non sia stata sottoposta a procedura di concordato preventivo, a liquidazione coatta amministrativa, ne' ad amministrazione controllata o straordinaria; g) l'originale della Dichiarazione Unica di Regolarita' Contributiva (DURC) della Impresa Beneficiaria; h) i certificati di residenza di tutti gli Amministratori della Impresa Beneficiaria affinche' il Soggetto Gestore, cosi' come prescritto dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e dai decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito in legge 23 marzo 1995, n. 95, nonche' dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, possa chiedere l'aggiornamento delle informazioni antimafia eventualmente necessarie per le erogazioni delle singole quote delle agevolazioni; i) la documentazione utile per l'attestazione del proporzionale versamento del contributo finanziario a carico del soggetto beneficiario; j) copia della documentazione di cui ai precedenti punti b), d), e), f), g), i). Copia della documentazione di cui ai precedenti punti a), b), c), d), e), f), g), h), i) deve essere fornita anche per via elettronica. Gli originali dei documenti sopra indicati devono comunque essere tenuti a disposizione dall'impresa per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni del Soggetto Gestore e del Ministero per almeno i cinque anni, ovvero tre anni per le PMI, successivi alla data di ultimazione di cui all'art. 4, comma 8. 7. L'impresa e' tenuta a trasmettere l'ultimo SAL, entro novanta giorni dall'ultimazione del programma. Con la presentazione del SAL finale l'impresa comunica la data di ultimazione.