(Allegato-art. 12)
                               Art. 12 
 
                  Sanzioni e procedure disciplinari 
 
1. Le violazioni, da parte dei dirigenti, degli obblighi disciplinati
nell'art.  11  (obblighi  del   dirigente),   secondo   la   gravita'
dell'infrazione,  previo  procedimento  disciplinare,   danno   luogo
all'applicazione delle seguenti sanzioni: 
a) sanzione pecuniaria da un minimo di € 200,00 ad un  massimo  di  €
500,00; 
b)  sospensione  dal  servizio  con  privazione  della  retribuzione,
secondo le previsioni dell'art. 13 (Codice disciplinare); 
c) licenziamento con preavviso; 
d) licenziamento senza preavviso. 
2. Per le infrazioni cui sono applicabili  le  sanzioni  previste  al
comma 1, lett. a) e lett. b), con riferimento  alla  sospensione  dal
servizio fino a 10 giorni, il titolare  della  struttura  in  cui  il
dirigente presta servizio provvede alla  contestazione  dell'addebito
ed  alla  convocazione  per   l'espletamento   del   contraddittorio,
istruisce il procedimento disciplinare ed  applica  la  sanzione.  Le
medesime  funzioni  sono  svolte  dall'ufficio   competente   per   i
procedimenti disciplinari, cosi' come individuato  dalla  Presidenza,
con riguardo all'applicazione delle sanzioni disciplinari di  cui  al
comma 1, lett. b), con  riferimento  alla  sospensione  dal  servizio
superiore a 10 giorni, lett. c) e d).  Resta  fermo  quanto  previsto
dall'art. 55,  comma  4,  del  D.Lgs.  n.  165  del  2001  in  merito
all'individuazione del soggetto competente nelle  specifiche  ipotesi
di illeciti disciplinari ivi indicate. 
3. Il titolare della struttura ai sensi  del  comma  2  procede  alla
contestazione scritta dell'addebito, che deve  basarsi  su  riscontri
obiettivi, entro 20 giorni dalla data di acquisizione  della  notizia
dell'avvenuta   violazione.    A    seguito    della    contestazione
dell'addebito, il titolare della struttura convoca,  per  iscritto  e
con un preavviso di almeno 10 giorni, il  dirigente  interessato  per
l'esperimento della fase del contraddittorio. 
4. Il dirigente interessato puo' farsi assistere da un procuratore  o
da un rappresentante dell'associazione sindacale cui egli aderisce  o
conferisce mandato. Ove il dirigente, in caso di grave  ed  oggettivo
impedimento, non possa  essere  presente  all'audizione,  lo  stesso,
entro il termine fissato dal responsabile della  struttura  ai  sensi
del comma 3, secondo periodo, puo' chiedere un rinvio oppure, se  non
intende presentarsi, puo' inviare una memoria scritta con le  proprie
controdeduzioni, nel rispetto del medesimo termine. 
5.  Il  titolare  della  struttura,  sulla  base  degli  accertamenti
effettuati e delle controdeduzioni addotte dal dirigente  interessato
o delle memorie scritte prodotte dallo  stesso,  irroga  la  sanzione
applicabile, nel rispetto dei principi e criteri di cui all'art. 13 (
Codice disciplinare). Nel caso in cui sia accertata l'infondatezza  o
l'irrilevanza  degli  addebiti  ovvero  l'inesistenza  dei  fatti   a
fondamento  degli  stessi,  il  titolare  della   struttura   dispone
l'archiviazione del procedimento per  le  predette  ragioni,  dandone
tempestiva   comunicazione   all'interessato.   In   ogni   caso   il
procedimento  disciplinare  si  conclude  entro   60   giorni   dalla
contestazione dell'addebito. 
6. In caso di sanzioni di maggiore gravita', di cui al comma 1, lett.
b), con riferimento alla sospensione  dal  servizio  superiore  a  10
giorni, lett. c)  e  d),  il  titolare  della  struttura  in  cui  il
dirigente lavora, entro 5 giorni dalla notizia,  segnala  all'Ufficio
competente per i procedimenti disciplinari, i fatti da contestare  al
dirigente per l'istruzione  del  procedimento  disciplinare,  dandone
contestuale  comunicazione  all'interessato.  In  caso   di   mancata
segnalazione nel termine predetto  si  dara'  corso  all'accertamento
della responsabilita' del soggetto tenuto alla comunicazione. 
7. Qualora anche nel corso del  procedimento,  gia'  avviato  con  la
contestazione, emerga che la sanzione da applicare  non  sia  di  sua
competenza,  il  responsabile  della  struttura,  entro   5   giorni,
trasmette tutti gli atti all'ufficio competente, dandone  contestuale
comunicazione  all'interessato.  Il   procedimento   prosegue   senza
soluzione di continuita' presso quest'ultimo ufficio, secondo  quanto
previsto dal  comma  seguente,  e  senza  ripetere  la  contestazione
scritta dell'addebito. In caso di mancata comunicazione  nel  termine
predetto si applica quanto previsto in  tema  di  responsabilita'  al
comma 6, ultimo periodo. 
8.  Nei  casi  di  cui  al  comma  6,  l'Ufficio  competente  per   i
procedimenti disciplinari  contesta  l'addebito  al  dirigente  entro
quaranta giorni dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai sensi
dei predetti  commi  ovvero  dalla  data  nella  quale  l'ufficio  ha
altrimenti acquisito  notizia  dell'infrazione,  lo  convoca  per  il
contraddittorio, con un preavviso di almeno venti giorni, istruisce e
conclude il procedimento disciplinare, secondo le modalita'  previste
ai commi da 3 a 5. In ogni  caso,  il  procedimento  disciplinare  si
conclude entro 120 giorni dalla  data  di  prima  acquisizione  della
notizia della violazione. 
9. Qualora, per impedimento del  dipendente,  si  sia  verificato  un
differimento superiore ai 10 giorni del  termine  per  l'espletamento
del contraddittorio, il termine per la conclusione  del  procedimento
disciplinare, di  cui  ai  commi  5  e  8,  e'  prorogato  in  misura
corrispondente. Il differimento puo' essere disposto una  sola  volta
nell'ambito del procedimento disciplinare. 
10. La violazione dei termini  previsti  dal  presente  articolo,  ad
eccezione  di  quello  indicato  ai  commi  6  e  7,  comporta,   per
l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare, ovvero, per
il dirigente, dall'esercizio del diritto di difesa. 
11. Al dirigente o, su espressa delega, alla persona che  lo  assiste
ai sensi del comma 4, e' consentito l'accesso, anche per l'estrazione
di copia, a tutti gli atti riguardanti il procedimento a suo  carico.
Nell'ambito del procedimento disciplinare, le comunicazioni destinate
al  dipendente  sono  effettuate   tramite   la   posta   elettronica
certificata, se il dipendente dispone di idonea casella di posta,  la
consegna a mani, ovvero tramite l'utilizzo di un numero  di  fax,  di
cui egli o  il  suo  procuratore  abbia  la  disponibilita',  per  la
comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito o,  infine,
attraverso la raccomandata postale con ricevuta di ritorno. 
12. In caso di trasferimento del dirigente, a  qualunque  titolo,  in
un'altra amministrazione pubblica, il  procedimento  disciplinare  e'
avviato o concluso o la sanzione e' applicata presso quest'ultima. In
tali casi i termini per  la  contestazione  dell'addebito  o  per  la
conclusione del procedimento, se ancora pendenti, sono  interrotti  e
riprendono a decorrere alla data del trasferimento. 
13. In caso di dimissioni del dirigente, se per l'infrazione commessa
e' prevista la sanzione del licenziamento  o  se  comunque  e'  stata
disposta la  sospensione  cautelare  dal  servizio,  il  procedimento
disciplinare ha egualmente corso secondo le disposizioni del presente
articolo e le determinazioni conclusive sono assunte  ai  fini  degli
effetti giuridici non  preclusi  dalla  cessazione  del  rapporto  di
lavoro. 
14.  Non  puo'  tenersi  conto,  ai  fini   di   altro   procedimento
disciplinare, delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro
applicazione. 
15. I  provvedimenti  cui  al  presente  articolo  non  sollevano  il
dirigente dalle eventuali responsabilita' di altro genere nelle quali
egli sia  incorso,  compresa  la  responsabilita'  dirigenziale,  che
verra' accertata nelle forme previste dal sistema di valutazione.