Art. 12 Sanzioni e procedure disciplinari 1. Le violazioni, da parte dei dirigenti, degli obblighi disciplinati nell'art. 11 (obblighi del dirigente), secondo la gravita' dell'infrazione, previo procedimento disciplinare, danno luogo all'applicazione delle seguenti sanzioni: a) sanzione pecuniaria da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 500,00; b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, secondo le previsioni dell'art. 13 (Codice disciplinare); c) licenziamento con preavviso; d) licenziamento senza preavviso. 2. Per le infrazioni cui sono applicabili le sanzioni previste al comma 1, lett. a) e lett. b), con riferimento alla sospensione dal servizio fino a 10 giorni, il titolare della struttura in cui il dirigente presta servizio provvede alla contestazione dell'addebito ed alla convocazione per l'espletamento del contraddittorio, istruisce il procedimento disciplinare ed applica la sanzione. Le medesime funzioni sono svolte dall'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, cosi' come individuato dalla Presidenza, con riguardo all'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al comma 1, lett. b), con riferimento alla sospensione dal servizio superiore a 10 giorni, lett. c) e d). Resta fermo quanto previsto dall'art. 55, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001 in merito all'individuazione del soggetto competente nelle specifiche ipotesi di illeciti disciplinari ivi indicate. 3. Il titolare della struttura ai sensi del comma 2 procede alla contestazione scritta dell'addebito, che deve basarsi su riscontri obiettivi, entro 20 giorni dalla data di acquisizione della notizia dell'avvenuta violazione. A seguito della contestazione dell'addebito, il titolare della struttura convoca, per iscritto e con un preavviso di almeno 10 giorni, il dirigente interessato per l'esperimento della fase del contraddittorio. 4. Il dirigente interessato puo' farsi assistere da un procuratore o da un rappresentante dell'associazione sindacale cui egli aderisce o conferisce mandato. Ove il dirigente, in caso di grave ed oggettivo impedimento, non possa essere presente all'audizione, lo stesso, entro il termine fissato dal responsabile della struttura ai sensi del comma 3, secondo periodo, puo' chiedere un rinvio oppure, se non intende presentarsi, puo' inviare una memoria scritta con le proprie controdeduzioni, nel rispetto del medesimo termine. 5. Il titolare della struttura, sulla base degli accertamenti effettuati e delle controdeduzioni addotte dal dirigente interessato o delle memorie scritte prodotte dallo stesso, irroga la sanzione applicabile, nel rispetto dei principi e criteri di cui all'art. 13 ( Codice disciplinare). Nel caso in cui sia accertata l'infondatezza o l'irrilevanza degli addebiti ovvero l'inesistenza dei fatti a fondamento degli stessi, il titolare della struttura dispone l'archiviazione del procedimento per le predette ragioni, dandone tempestiva comunicazione all'interessato. In ogni caso il procedimento disciplinare si conclude entro 60 giorni dalla contestazione dell'addebito. 6. In caso di sanzioni di maggiore gravita', di cui al comma 1, lett. b), con riferimento alla sospensione dal servizio superiore a 10 giorni, lett. c) e d), il titolare della struttura in cui il dirigente lavora, entro 5 giorni dalla notizia, segnala all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, i fatti da contestare al dirigente per l'istruzione del procedimento disciplinare, dandone contestuale comunicazione all'interessato. In caso di mancata segnalazione nel termine predetto si dara' corso all'accertamento della responsabilita' del soggetto tenuto alla comunicazione. 7. Qualora anche nel corso del procedimento, gia' avviato con la contestazione, emerga che la sanzione da applicare non sia di sua competenza, il responsabile della struttura, entro 5 giorni, trasmette tutti gli atti all'ufficio competente, dandone contestuale comunicazione all'interessato. Il procedimento prosegue senza soluzione di continuita' presso quest'ultimo ufficio, secondo quanto previsto dal comma seguente, e senza ripetere la contestazione scritta dell'addebito. In caso di mancata comunicazione nel termine predetto si applica quanto previsto in tema di responsabilita' al comma 6, ultimo periodo. 8. Nei casi di cui al comma 6, l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari contesta l'addebito al dirigente entro quaranta giorni dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai sensi dei predetti commi ovvero dalla data nella quale l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione, lo convoca per il contraddittorio, con un preavviso di almeno venti giorni, istruisce e conclude il procedimento disciplinare, secondo le modalita' previste ai commi da 3 a 5. In ogni caso, il procedimento disciplinare si conclude entro 120 giorni dalla data di prima acquisizione della notizia della violazione. 9. Qualora, per impedimento del dipendente, si sia verificato un differimento superiore ai 10 giorni del termine per l'espletamento del contraddittorio, il termine per la conclusione del procedimento disciplinare, di cui ai commi 5 e 8, e' prorogato in misura corrispondente. Il differimento puo' essere disposto una sola volta nell'ambito del procedimento disciplinare. 10. La violazione dei termini previsti dal presente articolo, ad eccezione di quello indicato ai commi 6 e 7, comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare, ovvero, per il dirigente, dall'esercizio del diritto di difesa. 11. Al dirigente o, su espressa delega, alla persona che lo assiste ai sensi del comma 4, e' consentito l'accesso, anche per l'estrazione di copia, a tutti gli atti riguardanti il procedimento a suo carico. Nell'ambito del procedimento disciplinare, le comunicazioni destinate al dipendente sono effettuate tramite la posta elettronica certificata, se il dipendente dispone di idonea casella di posta, la consegna a mani, ovvero tramite l'utilizzo di un numero di fax, di cui egli o il suo procuratore abbia la disponibilita', per la comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito o, infine, attraverso la raccomandata postale con ricevuta di ritorno. 12. In caso di trasferimento del dirigente, a qualunque titolo, in un'altra amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare e' avviato o concluso o la sanzione e' applicata presso quest'ultima. In tali casi i termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento, se ancora pendenti, sono interrotti e riprendono a decorrere alla data del trasferimento. 13. In caso di dimissioni del dirigente, se per l'infrazione commessa e' prevista la sanzione del licenziamento o se comunque e' stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, il procedimento disciplinare ha egualmente corso secondo le disposizioni del presente articolo e le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro. 14. Non puo' tenersi conto, ai fini di altro procedimento disciplinare, delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione. 15. I provvedimenti cui al presente articolo non sollevano il dirigente dalle eventuali responsabilita' di altro genere nelle quali egli sia incorso, compresa la responsabilita' dirigenziale, che verra' accertata nelle forme previste dal sistema di valutazione.