(Allegato-art. 15)
                               Art. 15 
 
        Sospensione cautelare in caso di procedimento penale 
 
1.  Il  dirigente  colpito  da  misura  restrittiva  della   liberta'
personale e' obbligatoriamente sospeso dal servizio, con  sospensione
dell'incarico dirigenziale conferito e privazione della retribuzione,
per tutta la durata dello stato di restrizione della liberta',  salvo
che la Presidenza non proceda direttamente  ai  sensi  dell'art.  13,
comma 7, punto 2 (Codice disciplinare). 
2. Il dirigente puo' essere sospeso dal servizio con privazione della
retribuzione e con sospensione dell'incarico anche nel  caso  in  cui
sia sottoposto a  procedimento  penale,  anche  se  non  comporti  la
restrizione della liberta' personale o questa sia  comunque  cessata,
qualora la Presidenza disponga, ai sensi dell'art. 55-ter del  D.lgs.
n. 165 del 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino  a
termine di  quello  penale,  ai  sensi  dell'art.  16  (Rapporto  tra
procedimento disciplinare e procedimento penale). 
3. Resta fermo l'obbligo di sospensione del dirigente in presenza dei
casi  gia'  previsti  dagli  artt.  58,  comma  1,  lett.   a),   b),
limitatamente all'art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed  e),  e
59, comma  1,  lett.  a),  limitatamente  ai  delitti  gia'  indicati
nell'art. 58 comma 1, lett. a) e  all'art.  316  del  codice  penale,
lett. b),  e  c),  del  D.  Lgs  .n.  267  del  2000.  E'fatta  salva
l'applicazione dell'art. 13, comma 7, punto 2 (Codice  disciplinare),
qualora la Presidenza non disponga, ai  sensi  dell'art.  55-ter  del
D.lgs. n. 165 del 2001, la sospensione del procedimento  disciplinare
fino al termine di quello penale, ai sensi dell'art. 16 (Rapporto tra
procedimento disciplinare e procedimento penale). 
4. Nel caso dei delitti previsti all'art. 3, comma 1, della legge  n.
97 del 2001, trova applicazione la disciplina ivi  stabilita.  Per  i
medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche  non  definitiva,
ancorche' sia concessa la sospensione condizionale della pena,  trova
applicazione l'art. 4, comma 1, della citata legge n.  97  del  2001.
Resta ferma, in ogni caso, l'applicabilita' dell'art.  13,  comma  7,
punto 2 (Codice disciplinare), qualora la Presidenza non disponga  la
sospensione del procedimento disciplinare fino al termine  di  quello
penale, ai sensi dell'art. 16 (Rapporto tra procedimento disciplinare
e procedimento penale). 
5. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica  comunque  quanto
previsto  dall'art.  16  in  tema  di   rapporti   tra   procedimento
disciplinare e procedimento penale. 
6. Ove la Presidenza proceda all'applicazione della sanzione  di  cui
all'art. 13, comma 7, punto 2, (Codice disciplinare)  la  sospensione
del dirigente  disposta  ai  sensi  del  presente  articolo  conserva
efficacia fino alla conclusione del procedimento disciplinare.  Negli
altri casi, la sospensione  dal  servizio  eventualmente  disposta  a
causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per
un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa e'
revocata ed il dirigente e' riammesso in servizio, salvo i  casi  nei
quali, in presenza di reati che comportano  l'applicazione  dell'art.
13, comma 7, punto 2 (Codice disciplinare), la Presidenza ritenga che
la permanenza in servizio del dirigente provochi un pregiudizio  alla
credibilita'  della  stessa  a  causa  del  discredito  che  da  tale
permanenza potrebbe derivarle da parte dei  cittadini  e/o  comunque,
per ragioni di opportunita' ed operativita' della Presidenza  stessa.
In tal  caso,  puo'  essere  disposta,  per  i  suddetti  motivi,  la
sospensione dal  servizio,  che  sara'  sottoposta  a  revisione  con
cadenza  biennale.  Ove  il  procedimento  disciplinare   sia   stato
eventualmente sospeso fino  all'esito  del  procedimento  penale,  ai
sensi  dell'art.  16  (Rapporto  tra  procedimento   disciplinare   e
procedimento penale), tale sospensione puo' essere  prorogata,  ferma
restando in ogni caso l'applicabilita' dell'art. 13, comma 7, punto 2
(Codice disciplinare). 
7. Al dirigente sospeso dal servizio ai sensi del  presente  articolo
sono corrisposti un'indennita' alimentare pari al 50% dello stipendio
tabellare, la retribuzione individuale di anzianita'  o  il  maturato
economico annuo, ove spettanti, e gli  eventuali  assegni  familiari,
qualora ne abbia titolo. 
8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione, pronunciata
con la formula "il fatto  non  sussiste"  o  "l'imputato  non  lo  ha
commesso", quanto corrisposto,  durante  il  periodo  di  sospensione
cautelare, a titolo di assegno  alimentare  verra'  conguagliato  con
quanto dovuto al dirigente se  fosse  rimasto  in  servizio,  tenendo
conto anche della retribuzione di  posizione  in  godimento  all'atto
della sospensione. Ove  il  procedimento  disciplinare  riprenda  per
altre infrazioni, ai sensi dell'art. 16, comma  2,  secondo  periodo,
(Rapporto tra procedimento disciplinare  e  procedimento  penale)  il
conguaglio dovra' tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 
9.  In  tutti  gli  altri  casi  di  riattivazione  del  procedimento
disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con
una  sanzione  diversa  dal  licenziamento,  quanto  corrisposto   al
dirigente precedentemente sospeso viene conguagliato quanto dovuto se
fosse stato in servizio, tenendo conto anche  della  retribuzione  di
posizione in godimento all'atto  della  sospensione;  dal  conguaglio
sono  esclusi  i  periodi  di  sospensione  del  comma  1  e   quelli
eventualmente  inflitti   a   seguito   del   giudizio   disciplinare
riattivato.