(Allegato-art. 25)
                               Art. 25 
 
Fondo per il finanziamento della retribuzione di  posizione  e  della
retribuzione di risultato dei consiglieri e dei dirigenti di I fascia 
 
1. Fermo  restando  quanto  stabilito  dall'art.  51  (Fondo  per  il
finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di
risultato dei consiglieri e dei dirigenti di I fascia) del  CCNL  per
il quadriennio 2002-2005,  il  fondo  ivi  previsto,  come  integrato
dall'art. 4 del CCNL per il biennio economico 2004  -  2005,  del  13
aprile 2006,  e'  ulteriormente  incrementato  dei  seguenti  importi
percentuali,  calcolati  sul  monte  salari  anno  2005  relativo  ai
consiglieri ed ai dirigenti di I fascia: 
 
• 3,14% a decorrere dal 01/01/2007; 
• rideterminato dal 31/12/2007 nel 3,53%. 
 
2. Le risorse  di  cui  al  precedente  comma,  concorrono  anche  al
finanziamento degli incrementi della retribuzione di  posizione-parte
fissa definita ai sensi dell'art. 23, comma 3, (trattamento economico
fisso per i consiglieri e per i dirigenti di I fascia) e per la parte
che residua, sono destinate alla retribuzione di risultato.