Art. 25 Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei consiglieri e dei dirigenti di I fascia 1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 51 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei consiglieri e dei dirigenti di I fascia) del CCNL per il quadriennio 2002-2005, il fondo ivi previsto, come integrato dall'art. 4 del CCNL per il biennio economico 2004 - 2005, del 13 aprile 2006, e' ulteriormente incrementato dei seguenti importi percentuali, calcolati sul monte salari anno 2005 relativo ai consiglieri ed ai dirigenti di I fascia: • 3,14% a decorrere dal 01/01/2007; • rideterminato dal 31/12/2007 nel 3,53%. 2. Le risorse di cui al precedente comma, concorrono anche al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione-parte fissa definita ai sensi dell'art. 23, comma 3, (trattamento economico fisso per i consiglieri e per i dirigenti di I fascia) e per la parte che residua, sono destinate alla retribuzione di risultato.