(Allegato-art. 31)
                               Art. 31 
 
Retribuzione di risultato dei  referendari  e  dei  dirigenti  di  II
                               fascia 
 
1.   Al   fine   di   sviluppare,   all'interno   della   Presidenza,
l'orientamento ai risultati anche attraverso la valorizzazione  della
quota della retribuzione accessoria ad essi legata, al  finanziamento
della retribuzione di risultato per  tutti  i  dirigenti  di  seconda
fascia sono destinate parte delle risorse complessive di cui all'art.
28 (Fondo per il finanziamento  della  retribuzione  di  posizione  e
della retribuzione di risultato dei  dirigenti  di  seconda  fascia),
comunque  in  misura  non  inferiore  al   15%   del   totale   delle
disponibilita'. 
2.  Le  somme  destinate  al  finanziamento  della  retribuzione   di
risultato  devono  essere  integralmente  utilizzate   nell'anno   di
riferimento. Ove cio' non sia possibile,  le  eventuali  risorse  non
spese sono destinate al finanziamento della predetta retribuzione  di
risultato nell'anno successivo. 
3. L'importo annuo individuale della componente di risultato  di  cui
al presente articolo non puo' in nessun caso essere inferiore al  20%
del valore annuo della retribuzione di posizione in  atto  percepita,
nei limiti delle risorse disponibili, ivi comprese  quelle  derivanti
dall'applicazione del principio dell'onnicomprensivita'.