Art. 6 Effetti della valutazione 1. La valutazione e' finalizzata a valorizzare le competenze e le capacita' professionali del dirigente al fine del miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi, nel quadro dell'ottimale perseguimento dei fini istituzionali della Presidenza. 2. La Presidenza tiene conto degli esiti della valutazione ai fini: a) dell'affidamento degli incarichi o della conferma o revoca, anche in corso di contratto, di quelli gia' ricoperti, secondo i criteri e la disciplina di cui all'art. 3 (Conferimento incarichi dirigenziali); b) dell'affidamento di incarichi dirigenziali di fascia economica superiore o di livello generale, secondo la disciplina dell'art. 3 (Conferimento incarichi dirigenziali); c) dell'erogazione della retribuzione di risultato, secondo la disciplina dell'art. 32 (Criteri per l'erogazione della retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia); d) dell'applicazione delle misure di cui all'art. 7 (Fattispecie di responsabilita' dirigenziale), nel caso in cui essa abbia contenuti negativi a seguito dell'accertamento della responsabilita' dirigenziale.