(Allegato-art. 6)
                               Art. 6 
 
                      Effetti della valutazione 
 
1. La valutazione e' finalizzata a valorizzare  le  competenze  e  le
capacita' professionali  del  dirigente  al  fine  del  miglioramento
qualitativo e quantitativo  dei  servizi,  nel  quadro  dell'ottimale
perseguimento dei fini istituzionali della Presidenza. 
2. La Presidenza tiene conto degli esiti della valutazione ai fini: 
a) dell'affidamento degli incarichi o della conferma o revoca,  anche
in corso di contratto, di quelli gia' ricoperti, secondo i criteri  e
la   disciplina   di   cui   all'art.   3   (Conferimento   incarichi
dirigenziali); 
b) dell'affidamento di incarichi  dirigenziali  di  fascia  economica
superiore o di livello generale, secondo la  disciplina  dell'art.  3
(Conferimento incarichi dirigenziali); 
c)  dell'erogazione  della  retribuzione  di  risultato,  secondo  la
disciplina dell'art. 32 (Criteri per l'erogazione della  retribuzione
di risultato dei dirigenti di seconda fascia); 
d) dell'applicazione delle misure di cui all'art. 7  (Fattispecie  di
responsabilita' dirigenziale), nel caso in cui essa  abbia  contenuti
negativi   a   seguito   dell'accertamento   della    responsabilita'
dirigenziale.