Art. 8 Collocamento del dirigente a disposizione dei ruoli 1. Il dirigente, secondo la disciplina dell'art. 21, comma 1 del d.lgs. n. 165 del 2001, secondo periodo, puo' essere collocato a disposizione dei ruoli, per una durata massima di due anni. 2. Durante il periodo di collocamento a disposizione dei ruoli, di cui al comma 1, il dirigente interessato ha diritto al solo trattamento economico stipendiale di cui agli artt. 23 e 26 (Trattamento economico fisso dei dirigenti di prima e seconda fascia); nello stesso periodo il dirigente e' tenuto ad accettare eventuali incarichi dirigenziali proposti dalla amministrazione di appartenenza. L'ingiustificata mancata accettazione dell'incarico comporta il recesso da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 9 (Recesso per responsabilita' dirigenziale). 3. L'accettazione del nuovo incarico di cui al comma 2, determina il venire meno del collocamento a disposizione disposto ai sensi del comma 1 ed al dirigente sono corrisposte la retribuzione di posizione e quella di risultato ad esso relative. 4. Prima della scadenza del periodo massimo di due anni di collocamento a disposizione, puo' trovare applicazione la disciplina della risoluzione consensuale, ai sensi dell'art. 40 del CCNL del 13 aprile 2006; in tal caso l'importo della indennita' supplementare di cui al comma 2, dello stesso art. 40, non puo' superare un valore corrispondente a 12 mensilita' del solo stipendio tabellare. Tale importo non e' pensionabile e non e' utile ai fini del trattamento di fine servizio e di quello di fine rapporto.