(Allegato-art. 8)
                               Art. 8 
 
         Collocamento del dirigente a disposizione dei ruoli 
 
1. Il dirigente, secondo la disciplina  dell'art.  21,  comma  1  del
d.lgs. n. 165 del 2001, secondo  periodo,  puo'  essere  collocato  a
disposizione dei ruoli, per una durata massima di due anni. 
2. Durante il periodo di collocamento a disposizione  dei  ruoli,  di
cui  al  comma  1,  il  dirigente  interessato  ha  diritto  al  solo
trattamento  economico  stipendiale  di  cui  agli  artt.  23  e   26
(Trattamento  economico  fisso  dei  dirigenti  di  prima  e  seconda
fascia); nello stesso periodo il dirigente  e'  tenuto  ad  accettare
eventuali incarichi dirigenziali proposti  dalla  amministrazione  di
appartenenza.  L'ingiustificata  mancata  accettazione  dell'incarico
comporta il recesso da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'art.
9 (Recesso per responsabilita' dirigenziale). 
3. L'accettazione del nuovo incarico di cui al comma 2, determina  il
venire meno del collocamento a disposizione  disposto  ai  sensi  del
comma 1 ed al dirigente sono corrisposte la retribuzione di posizione
e quella di risultato ad esso relative. 
4.  Prima  della  scadenza  del  periodo  massimo  di  due  anni   di
collocamento a disposizione, puo' trovare applicazione la  disciplina
della risoluzione consensuale, ai sensi dell'art. 40 del CCNL del  13
aprile 2006; in tal caso l'importo della indennita' supplementare  di
cui al comma 2, dello stesso art. 40, non  puo'  superare  un  valore
corrispondente a 12 mensilita' del  solo  stipendio  tabellare.  Tale
importo non e' pensionabile e non e' utile ai fini del trattamento di
fine servizio e di quello di fine rapporto.