(Allegato 1-art. 12)
                               Art. 12 
 
                             (Contratti) 
 
1. Nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, il
dipendente non ricorre a mediazione o ad altra opera  di  terzi,  ne'
corrisponde   o   promette   ad   alcuno   utilita'   a   titolo   di
intermediazione, ne' per facilitare o aver facilitato la  conclusione
o l'esecuzione del contratto. 
2.  Il  dipendente  non  conclude,  per  conto  dell'amministrazione,
contratti  di   appalto,   fornitura,   servizio,   finanziamento   o
assicurazione con imprese con le quali abbia  stipulato  contratti  a
titolo  privato   nel   biennio   precedente.   Nel   caso   in   cui
l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio,
finanziamento o assicurazione, con imprese con le  quali  egli  abbia
concluso contratti  a  titolo  privato  nel  biennio  precedente,  si
astiene  dal  partecipare  all'adozione  delle  decisioni   ed   alle
attivita' relative all'esecuzione del contratto. 
3. Il dipendente che stipula contratti a titolo privato  con  imprese
con cui abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto,
fornitura,  servizio,  finanziamento  ed  assicurazione,  per   conto
dell'amministrazione,  ne   informa   per   iscritto   il   dirigente
dell'ufficio. 
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova  il  dirigente,
questi informa per iscritto il dirigente  competente  in  materia  di
affari generali e personale.