(Allegato 1-art. 9)
                               Art. 9 
 
                         Codice disciplinare 
 
1. Nel rispetto del principio di gradualita' e proporzionalita' delle
sanzioni in relazione alla gravita' della mancanza,  sono  fissati  i
seguenti criteri generali riguardo il tipo e  l'entita'  di  ciascuna
delle sanzioni: 
- la intenzionalita' del comportamento, il  grado  di  negligenza  ed
imperizia, la rilevanza della inosservanza  degli  obblighi  e  delle
disposizioni violate; 
- le responsabilita' connesse con l'incarico dirigenziale  ricoperto,
nonche' con la gravita' della lesione del prestigio dell'Ente  o  con
l'entita' del danno provocato a cose o a persone,  ivi  compresi  gli
utenti; 
- l'eventuale sussistenza di  circostanze  aggravanti  o  attenuanti,
anche connesse al comportamento tenuto complessivamente dal dirigente
o al concorso nella violazione di piu' persone. 
2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4, 5, 6, 7 ed 8, gia'
sanzionate nel biennio  di  riferimento,  comporta  una  sanzione  di
maggiore gravita' tra quelle  individuate  nell'ambito  dei  medesimi
commi. 
3. Al dirigente responsabile di  piu'  mancanze  compiute  con  unica
azione od omissione o con piu' azioni od omissioni tra loro collegate
ed accertate con un unico procedimento, e'  applicabile  la  sanzione
prevista per la mancanza piu' grave se le  suddette  infrazioni  sono
punite con sanzioni di diversa gravita'. 
4. La sanzione disciplinare pecuniaria da un minimo di € 200,00 ad un
massimo di € 500,00, si applica, graduando l'entita' della stessa  in
relazione ai criteri del comma 1, nei casi di: 
a)  inosservanza  delle  direttive,   dei   provvedimenti   e   delle
disposizioni di servizio, anche in  tema  di  assenze  per  malattia,
nonche'  di  presenza  in  servizio  correlata  alle  esigenze  della
struttura  ed  all'espletamento  dell'incarico  affidato,   ove   non
ricorrano le fattispecie considerate nell'art.  55-quater,  comma  1,
lett. a) del D.Lgs. n.165 del 2001; 
b) condotta, negli ambienti di lavoro, non conforme  ai  principi  di
correttezza verso i componenti degli organi di vertice dell'ENAC, gli
altri dirigenti, i dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi; 
c) alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi; 
d) violazione dell'obbligo di comunicare tempestivamente all' Ente di
essere stato rinviato a giudizio o di avere avuto conoscenza che  nei
suoi confronti e' esercitata l'azione penale; 
e) violazione dell'obbligo di astenersi dal chiedere o  accettare,  a
qualsiasi titolo, compensi, regali o altre  utilita'  in  connessione
con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati,  se
non nei limiti delle normali relazioni  di  cortesia  e  fatti  salvi
quelli d'uso, purche' di modico valore; 
f) inosservanza degli obblighi previsti  in  materia  di  prevenzione
degli infortuni o di sicurezza  del  lavoro,  anche  se  non  ne  sia
derivato danno o disservizio per l' Ente o per gli utenti; 
g) violazione del segreto d'ufficio, cosi'  come  disciplinato  dalle
norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell'art.  24  della  legge  7
agosto 1990, n. 241, anche se non ne sia derivato danno all' Ente. 
h) violazione dell'obbligo previsto dall'art. 55-novies del D.Lgs. n.
165 del 2001. 
L'importo delle ritenute per la sanzione pecuniaria e' introitato dal
bilancio dell'ENAC. 
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino
ad un massimo  di  quindici  giorni  si  applica  nel  caso  previsto
dall'art.55-bis, comma 7, del D.Lgs. n. 165 del 2001. 
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino
ad un  massimo  di  tre  mesi,  con  la  mancata  attribuzione  della
retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante  per
il doppio del periodo di durata della  sospensione,  si  applica  nei
casi previsti dall'art.55- sexies, comma 3, e  dall'art.  55-septies,
comma 6, del D.Lgs. n.165 del 2001. 
7. La sospensione dal servizio con privazione della  retribuzione  da
un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel
caso previsto dall'art. 55-sexies, comma 1, del  D.Lgs.  n.  165  del
2001. 
8. La  sanzione  disciplinare  della  sospensione  dal  servizio  con
privazione della retribuzione da un minimo di 3  giorni  fino  ad  un
massimo di sei mesi, si applica, graduando l'entita'  della  sanzione
in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: 
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nei commi 4, 5, 6,  e
7, quando sia stata gia' comminata la sanzione massima oppure  quando
le mancanze previste dai medesimi commi  si  caratterizzano  per  una
particolare gravita'; 
b)  minacce,  ingiurie  gravi,  calunnie  o  diffamazioni  verso   il
pubblico, altri dirigenti o dipendenti ovvero  alterchi  con  vie  di
fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti; 
c) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell' Ente salvo che siano
espressione della liberta' di pensiero,  ai  sensi  dell'art.1  della
legge n. 300 del 1970; 
d) tolleranza di irregolarita' in servizio, di atti di  indisciplina,
di contegno scorretto o di abusi di particolare gravita' da parte del
personale dipendente; 
e) salvo che  non  ricorrano  le  fattispecie  considerate  nell'art.
55-quater,  comma  1,  lett.b)  del  D.Lgs.n.165  del  2001,  assenza
ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello  stesso;  in
tali ipotesi l'entita' della sanzione  e'  determinata  in  relazione
alla  durata  dell'assenza  o   dell'abbandono   del   servizio,   al
disservizio  determinatosi,  alla  gravita'  della  violazione  degli
obblighi del dirigente, agli eventuali danni causati  all'ente,  agli
utenti o ai terzi; 
f) occultamento  da  parte  del  dirigente  di  fatti  e  circostanze
relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione  di
somme o beni di pertinenza dell' Ente o ad esso affidati; 
g) qualsiasi comportamento dal quale sia derivato  grave  danno  all'
Ente o a terzi, salvo quanto previsto dal comma 7; 
h) atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano
forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei  confronti
di dirigenti o altri dipendenti; 
i) atti, comportamenti  o  molestie,  anche  di  carattere  sessuale,
lesivi della dignita' della persona; 
j) grave e ripetuta inosservanza dell'obbligo di provvedere  entro  i
termini  fissati  per  ciascun  provvedimento,  ai  sensi  di  quanto
previsto dall'art. 7, comma 2, della legge n. 69 del 2009. 
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per  giusta  causa  o
giustificato motivo, la sanzione disciplinare  del  licenziamento  si
applica: 
1) con preavviso per: 
a) le ipotesi considerate dall'art. 55-quater, comma 1, lett.b) e  c)
del D.Lgs. n.165 del 2001; 
b) recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi 4, 5, 6,
7 ed 8, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio,  in  una
mancanza che abbia  gia'  comportato  l'applicazione  della  sanzione
massima di sei mesi di sospensione dal servizio; 
2) senza preavviso per: 
a) le ipotesi considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. a), d),
e) ed f) del D.Lgs. n. 165 del 2001; 
b) commissione di gravi  fatti  illeciti  di  rilevanza  penale,  ivi
compresi quelli che possono dare luogo  alla  sospensione  cautelare,
secondo la disciplina dell'art. 11 (Sospensione cautelare in caso  di
procedimento penale), fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, comma
1 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale); 
c) condanna, anche non passata in giudicato, per: 
1. i delitti gia' indicati  nell'art.  58,  comma  1,  lett.  a),  b)
limitatamente all'art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed  e),  e
nell'art. 59, comma  1,  lett.  a),  limitatamente  ai  delitti  gia'
indicati nell'art. 58, comma 1, lett. a) e all'art.  316  del  codice
penale, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 267 del 2000; 
2. gravi delitti commessi in servizio; 
3. delitti previsti dall'art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n.
97; 
d) recidiva plurima di sistematici e reiterati atti  o  comportamenti
aggressivi, ostili e denigratori che assumano anche forme di violenza
morale o di persecuzione psicologica nei  confronti  di  dirigenti  o
altri dipendenti; 
e) recidiva plurima di  atti,  comportamenti  o  molestie,  anche  di
carattere sessuale, lesivi della dignita' della persona. 
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi da 4  a  9  sono
comunque sanzionate secondo i criteri di cui al  comma  1,  facendosi
riferimento, quanto all'individuazione dei fatti  sanzionabili,  agli
obblighi dei dirigenti di cui all'art.  7  (Obblighi  del  dirigente)
quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai  principi  desumibili
dai commi precedenti. 
11. Al codice disciplinare di cui al presente articolo,  deve  essere
data  la  massima  pubblicita',  mediante  pubblicazione   sul   sito
istituzionale dell'ENAC, secondo le previsioni dell'art. 55, comma 2,
ultimo periodo, del D.Lgs. n.165 del 2001. 
12. In sede di  prima  applicazione  del  presente  CCNL,  il  codice
disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle  forme
di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data  di  stipulazione  del
CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a  quello  della
sua pubblicazione. Resta fermo che le sanzioni previste dal D.lgs. n.
150  del  2009  si  applicano  dall'entrata  in  vigore  del  decreto
medesimo.