(Allegato 1-art. 10)
                               Art. 10 
 
     Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare 
 
1.   L'ENAC,   qualora   ritenga   necessario   espletare   ulteriori
accertamenti su fatti addebitati al dirigente, in concomitanza con la
contestazione e  previa  puntuale  informazione  al  dirigente,  puo'
disporre la sospensione dal lavoro dello  stesso  dirigente,  per  un
periodo non superiore a trenta  giorni,  con  la  corresponsione  del
trattamento economico complessivo in godimento. 
2. Qualora il procedimento disciplinare si concluda con  la  sanzione
disciplinare della sospensione  dal  servizio  con  privazione  della
retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve  essere
computato  nella  sanzione,  ferma  restando  la   privazione   della
retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati. 
3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello
computato come sospensione dal servizio, e' valutabile  agli  effetti
dell'anzianita' di servizio.