(Allegato 1-art. 12)
                               Art. 12 
 
    Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale 
 
1. Nell'ipotesi di procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in
tutto o in parte, fatti in relazione  ai  quali  procede  l'autorita'
giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 55-  ter,
del D.Lgs.n.165 del 2001. 
2. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell'art.
55-ter del D.Lgs. n. 165 del 2001, qualora per i  fatti  oggetto  del
procedimento penale intervenga una sentenza  penale  irrevocabile  di
assoluzione  che  riconosce  che  il  "fatto  non  sussiste"  o  "non
costituisce illecito penale" o che "l'imputato non lo  ha  commesso",
l'autorita' disciplinare procedente, nel  rispetto  delle  previsioni
dell'art. 55-ter, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del  2001,  riprende  il
procedimento disciplinare ed  adotta  le  determinazioni  conclusive,
applicando le disposizioni dell'art. 653,  comma  1,  del  codice  di
procedura  penale.  In   questa   ipotesi,   ove   nel   procedimento
disciplinare sospeso,  al  dirigente,  oltre  ai  fatti  oggetto  del
giudizio penale per i quali vi sia  stata  assoluzione,  siano  state
contestate altre violazioni,  oppure  i  fatti  contestati,  pur  non
costituendo   illecito   penale,   rivestano    comunque    rilevanza
disciplinare,  il  procedimento  riprende  e   prosegue   per   dette
infrazioni, nei tempi e  secondo  le  modalita'  stabilite  dall'art.
55-ter, comma 4. 
3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si  sia  concluso  con
l'irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell'art. 9,
comma  9,  punto  2  (codice  disciplinare),  e  successivamente   il
procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile
di assoluzione, che riconosce che il  "fatto  non  sussiste"  o  "non
costituisce illecito penale" o che "l'imputato non lo  ha  commesso",
ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con  un  atto
di archiviazione, ai sensi dell'art. 55-ter, comma 2, del  D.Lgs.  n.
165 del 2001, il dirigente ha diritto dalla data  della  sentenza  di
assoluzione alla riammissione in servizio  presso  l'Ente,  anche  in
soprannumero  nella  medesima  sede  o   in   altra   sede,   nonche'
all'affidamento  di  un  incarico  di  valore  equivalente  a  quello
posseduto  all'atto  del  licenziamento.  Analoga  disciplina   trova
applicazione nel caso che  l'assoluzione  del  dirigente  consegua  a
sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 
4. Dalla data di riammissione di cui al  comma  3,  il  dirigente  ha
diritto a tutti gli  assegni  che  sarebbero  stati  corrisposti  nel
periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell'eventuale  periodo
di sospensione antecedente nonche' della retribuzione di posizione in
godimento all'atto del licenziamento. In  caso  di  premorienza,  gli
stessi compensi spettano al coniuge o al convivente superstite  e  ai
figli. 
5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento  di
cui al comma 3, siano state contestate al dirigente altre violazioni,
ovvero nel caso in cui le violazioni siano  rilevanti  sotto  profili
diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento
disciplinare  viene  riaperto  secondo  le  procedure  previste   dal
presente CCNL.