(Allegato 1-art. 13)
                               Art. 13 
 
             La determinazione concordata della sanzione 
 
1. L'autorita'  disciplinare  competente  ed  il  dirigente,  in  via
conciliativa, possono procedere alla determinazione concordata  della
sanzione disciplinare da applicare fuori dei  casi  per  i  quali  la
legge  ed  il  contratto  collettivo  prevedono   la   sanzione   del
licenziamento, con o senza preavviso. 
2. La sanzione concordemente  determinata  in  esito  alla  procedura
conciliativa di cui al comma 1 non puo' essere di specie  diversa  da
quella  prevista  dalla  legge  o  dal   contratto   collettivo   per
l'infrazione  per  la  quale  si  procede  e  non  e'   soggetta   ad
impugnazione. 
3. L'autorita' disciplinare competente o il dirigente  puo'  proporre
all'altra parte, l'attivazione della procedura conciliativa di cui al
comma 1, che non ha natura obbligatoria, entro il termine dei  cinque
giorni successivi alla audizione del dirigente per il contraddittorio
a sua difesa, ai sensi dell'art. 55-bis, comma 2,  del  D.Lgs.  n.165
del 2001. Dalla data  della  proposta  sono  sospesi  i  termini  del
procedimento disciplinare, di cui all'art. 55-bis del D.Lgs.  n.  165
del 2001. La proposta dell'autorita' disciplinare o del  dirigente  e
tutti gli altri atti della procedura sono comunicati all'altra  parte
con le modalita' dell'art. 55-bis, comma 5, del  D.Lgs.  n.  165  del
2001. 
4.  La  proposta  di  attivazione   deve   contenere   una   sommaria
prospettazione dei fatti, delle risultanze del contraddittorio  e  la
proposta in ordine alla misura della sanzione  ritenuta  applicabile.
La mancata formulazione della proposta entro il  termine  di  cui  al
comma 3 comporta la decadenza delle parti dalla facolta' di  attivare
ulteriormente la procedura conciliativa. 
5. La disponibilita' della  controparte  ad  accettare  la  procedura
conciliativa deve essere comunicata entro i cinque giorni  successivi
al ricevimento della  proposta,  con  le  modalita'  dell'art.55-bis,
comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001. Nel caso di mancata accettazione
entro il suddetto termine, da tale momento riprende  il  decorso  dei
termini del procedimento disciplinare, di  cui  all'art.  55-bis  del
D.Lgs. n. 165 del 2001. La mancata accettazione comporta la decadenza
delle parti dalla possibilita' di attivare ulteriormente la procedura
conciliativa. 
6. Ove la proposta sia accettata, l'autorita' disciplinare competente
convoca nei tre  giorni  successivi  il  dirigente,  con  l'eventuale
assistenza  di   un   procuratore   ovvero   di   un   rappresentante
dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce  o  conferisce
mandato. 
7.  Se  la  procedura  conciliativa  ha  esito  positivo,   l'accordo
raggiunto  e'  formalizzato  in  un  apposito  verbale   sottoscritto
dall'autorita' disciplinare e dal dirigente e la sanzione  concordata
dalle parti,  che  non  e'  soggetta  ad  impugnazione,  puo'  essere
irrogata dall'autorita' disciplinare competente. 
8. In caso di esito negativo,  questo  sara'  riportato  in  apposito
verbale e la procedura  conciliativa  si  estingue,  con  conseguente
ripresa del decorso dei termini del procedimento disciplinare, di cui
all'art.55-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001. 
9. In ogni caso la procedura conciliativa deve concludersi  entro  il
termine  di  trenta  giorni  dalla  contestazione  e  comunque  prima
dell'irrogazione della sanzione. La scadenza di tale termine comporta
la estinzione della procedura conciliativa eventualmente gia' avviata
ed ancora in corso di svolgimento e la decadenza  delle  parti  dalla
facolta' di avvalersi ulteriormente della stessa.