(Allegato 1-art. 14)
                               Art. 14 
 
      Reintegrazione del dirigente illegittimamente licenziato 
 
1.  L'ENAC,  a  domanda,   reintegra   in   servizio   il   dirigente
illegittimamente o ingiustificatamente licenziato  dalla  data  della
sentenza   che   ne   ha    dichiarato    l'illegittimita'    o    la
ingiustificatezza, anche in soprannumero nella  medesima  sede  o  in
altra su sua  richiesta,  con  il  conferimento  allo  stesso  di  un
incarico di  valore  equivalente  a  quello  posseduto  all'atto  del
licenziamento. Al dirigente spetta, inoltre, il trattamento economico
che sarebbe stato corrisposto nel periodo di licenziamento, anche con
riferimento alla retribuzione di posizione in godimento all'atto  del
licenziamento. 
2. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento  di
cui al comma 1, siano state contestate al dirigente altre violazioni,
ovvero nel caso in cui le violazioni siano  rilevanti  sotto  profili
diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento
disciplinare viene  riaperto  secondo  le  procedure  previste  dalle
vigenti disposizioni.