(Allegato 1-art. 15)
                               Art. 15 
 
             Indennita' sostitutiva della reintegrazione 
 
1. L'ENAC  o  il  dirigente  possono  proporre  all'altra  parte,  in
sostituzione  della  reintegrazione  nel  posto  di  lavoro,  di  cui
all'art.   14   (Reintegrazione   del   dirigente    illegittimamente
licenziato), il pagamento a favore  del  dirigente  di  un'indennita'
supplementare determinata, in relazione alla valutazione dei fatti  e
delle circostanze emerse, tra un minimo  pari  al  corrispettivo  del
preavviso  maturato,  maggiorato  dell'importo  equivalente   a   due
mensilita', ed un  massimo  pari  al  corrispettivo  di  ventiquattro
mensilita'. 
2. L'indennita' supplementare di cui al comma  1  e'  automaticamente
aumentata, ove l'eta' del dirigente sia compresa fra  i  46  e  i  56
anni, nelle seguenti misure: 
 
• 7 mensilita' in corrispondenza del 51esimo anno compiuto; 
• 6 mensilita' in corrispondenza del 50esimo e 52esimo anno compiuto; 
• 5 mensilita' in corrispondenza del 49esimo e 53esimo anno compiuto; 
• 4 mensilita' in corrispondenza del 48esimo e 54esimo anno compiuto; 
• 3 mensilita' in corrispondenza del 47esimo e 55esimo anno compiuto; 
• 2 mensilita' in corrispondenza del 46esimo e 56esimo anno compiuto. 
 
3. Nelle mensilita' di cui ai commi 1 e  2  e'  ricompresa  anche  la
retribuzione di posizione gia' in godimento del dirigente al  momento
del licenziamento, con esclusione di quella di risultato. 
4. Il dirigente che accetti l'indennita' supplementare in luogo della
reintegrazione non puo' successivamente adire l'autorita' giudiziaria
per ottenere la reintegrazione. In caso di pagamento  dell'indennita'
supplementare, l'ENAC non puo' assumere  altro  dirigente  nel  posto
precedentemente  coperto  dal  dirigente  cessato,  per  un   periodo
corrispondente al numero di mensilita'  riconosciute,  ai  sensi  dei
commi 1 e 2. 
5. Il dirigente che abbia  accettato  l'indennita'  supplementare  in
luogo della reintegrazione, per  un  periodo  pari  ai  mesi  cui  e'
correlata  la  determinazione  dell'indennita'  supplementare  e  con
decorrenza   dalla   sentenza   definitiva    che    ha    dichiarato
l'illegittimita'  o  la  ingiustificatezza  del  licenziamento,  puo'
avvalersi della disciplina di cui all'art. 30 del d.lgs. n.  165  del
2001. Qualora si realizzi il trasferimento ad altra  Amministrazione,
il dirigente ha diritto ad un  numero  di  mensilita'  pari  al  solo
periodo non lavorato. 
6. La presente disciplina trova applicazione dalla data di definitiva
sottoscrizione del presente CCNL.