(Allegato 1-art. 17)
                               Art. 17 
 
             Incrementi del trattamento economico fisso 
 
1. Lo stipendio tabellare dei dirigenti dell'Enac, definito ai  sensi
dell'art. 2, del CCNL 30/5/2007 - biennio economico 2004/2005 - nella
misura lorda di € 59.017,47  comprensiva  del  rateo  di  tredicesima
mensilita', e' incrementato, con decorrenza dalle date sottoindicate,
dei  seguenti  importi  mensili  lordi  da   corrispondere   per   13
mensilita': 
dal 01/01/2006 di € 34,17; 
rideterminato dal 01/01/2007 in € 207,90. 
2. A  seguito  dell'applicazione  del  comma  1  il  nuovo  stipendio
tabellare annuo lordo a regime dei dirigenti dell'Enac dal 1° gennaio
2007 e' rideterminato in € 61.720,17 per 13 mensilita'. 
3. La retribuzione di posizione  parte  fissa,  di  cui  all'art.  49
(Struttura della retribuzione), comma 1, lett. c)  del  CCNL  del  30
maggio 2007 e' rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio  2007  in  €
13.779,16 annui lordi, comprensivi di tredicesima mensilita'. 
4. A seguito dell'applicazione del comma 3, i valori  annui  lordi  a
regime comprensivi di tredicesima mensilita' di cui all'art. 2, comma
4 (Trattamento economico fisso per  i  dirigenti)  del  CCNL  del  30
maggio 2007, biennio economico 2004/2005 sono  rideterminati  secondo
quanto previsto all'art. 20 del presente CCNL. 
5. Gli incrementi di cui al  comma  1  assorbono  e  comprendono  gli
importi erogati a  titolo  di  indennita'  di  vacanza  contrattuale,
nonche' le misure dell'indennita' integrativa speciale. 
6. Restano confermati la retribuzione individuale di anzianita',  gli
eventuali assegni ad personam, di cui all'art. 49, comma 1, lett.  b)
del CCNL del 30 maggio 2007, ove acquisiti o spettanti, nella  misura
in godimento.