Art. 17 Incrementi del trattamento economico fisso 1. Lo stipendio tabellare dei dirigenti dell'Enac, definito ai sensi dell'art. 2, del CCNL 30/5/2007 - biennio economico 2004/2005 - nella misura lorda di € 59.017,47 comprensiva del rateo di tredicesima mensilita', e' incrementato, con decorrenza dalle date sottoindicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondere per 13 mensilita': dal 01/01/2006 di € 34,17; rideterminato dal 01/01/2007 in € 207,90. 2. A seguito dell'applicazione del comma 1 il nuovo stipendio tabellare annuo lordo a regime dei dirigenti dell'Enac dal 1° gennaio 2007 e' rideterminato in € 61.720,17 per 13 mensilita'. 3. La retribuzione di posizione parte fissa, di cui all'art. 49 (Struttura della retribuzione), comma 1, lett. c) del CCNL del 30 maggio 2007 e' rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 in € 13.779,16 annui lordi, comprensivi di tredicesima mensilita'. 4. A seguito dell'applicazione del comma 3, i valori annui lordi a regime comprensivi di tredicesima mensilita' di cui all'art. 2, comma 4 (Trattamento economico fisso per i dirigenti) del CCNL del 30 maggio 2007, biennio economico 2004/2005 sono rideterminati secondo quanto previsto all'art. 20 del presente CCNL. 5. Gli incrementi di cui al comma 1 assorbono e comprendono gli importi erogati a titolo di indennita' di vacanza contrattuale, nonche' le misure dell'indennita' integrativa speciale. 6. Restano confermati la retribuzione individuale di anzianita', gli eventuali assegni ad personam, di cui all'art. 49, comma 1, lett. b) del CCNL del 30 maggio 2007, ove acquisiti o spettanti, nella misura in godimento.