(Allegato 1-art. 18)
                               Art. 18 
 
               Effetti dei nuovi trattamenti economici 
 
1.  Le  retribuzioni  risultanti   dall'applicazione   dell'art.   17
(Trattamento economico fisso  per  i  dirigenti)  hanno  effetto  sul
trattamento  ordinario  di  previdenza,  di  quiescenza   normale   e
privilegiato, sull'indennita'  di  buonuscita  o  di  fine  servizio,
sull'indennita'  alimentare,  sull'equo  indennizzo,  sulle  ritenute
assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui  contributi
di riscatto. 
2. Gli  effetti  del  comma  1  si  applicano  alla  retribuzione  di
posizione nella componente fissa e variabile in godimento. 
3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e  2
hanno effetto integralmente sulla determinazione del  trattamento  di
quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a
pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di
parte  economica  alle  scadenze  e  negli  importi  previsti   dalle
disposizioni  richiamate  nel   presente   articolo.   Agli   effetti
dell'indennita'  di  buonuscita,   dell'indennita'   sostitutiva   di
preavviso e di quella prevista dall'articolo 2122 del cod.  civ.,  si
considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di  cessazione
dal servizio nonche' la retribuzione di posizione percepita  fissa  e
variabile provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale
carico degli interessati. 
4.  All'atto  dell'attribuzione  della  qualifica   dirigenziale   e'
conservata la retribuzione individuale di anzianita' in godimento.