(Allegato 1-art. 20)
                               Art. 20 
 
               Retribuzione di posizione dei dirigenti 
 
1. La retribuzione di posizione e' definita,  per  ciascuna  funzione
dirigenziale, nell'ambito dell'85% delle risorse complessive, entro i
seguenti valori annui lordi a regime per  tredici  mensilita'  da  un
minimo di € 13.779,16, che costituisce la parte fissa di cui all'art.
17, comma 3 (Trattamento  economico  fisso  per  i  dirigenti  )  del
presente CCNL ad un massimo di € 45.799,16. 
2. Il valore della retribuzione di posizione  indicato  all'art.  17,
comma 4 puo' essere elevato, dall'Ente, entro il limite  massimo  del
15%  dello  stesso,  ove  siano  disponibili  le   relative   risorse
nell'ambito del fondo di  cui  all'art.  19  del  presente  CCNL,  in
presenza di una maggiore complessita' e da piu' ampie responsabilita'
operative e  relazionali,  individuate  con  gli  atti  previsti  dai
rispettivi ordinamenti con riferimento a talune strutture, oppure  di
sedi  o  articolazioni  periferiche  che  presentino  situazioni   di
particolari difficolta' organizzative e funzionali, anche connesse al
contesto ambientale e geografico, accertate dall'ente  con  gli  atti
previsti dal proprio ordinamento. 
3. Ove l'Ente si sia avvalso della disciplina di cui al comma  2,  ai
fini dell'applicazione della clausola di  salvaguardia  dell'art.  59
del CCNL del 30 maggio 2007 per il quadriennio normativo 2002-2005  e
per il biennio economico 2002-2003, nei casi  ivi  previsti,  non  si
tiene conto  della  eventuale  maggiorazione  della  retribuzione  di
posizione riconosciuta alla funzione dirigenziale.