Art. 20 Retribuzione di posizione dei dirigenti 1. La retribuzione di posizione e' definita, per ciascuna funzione dirigenziale, nell'ambito dell'85% delle risorse complessive, entro i seguenti valori annui lordi a regime per tredici mensilita' da un minimo di € 13.779,16, che costituisce la parte fissa di cui all'art. 17, comma 3 (Trattamento economico fisso per i dirigenti ) del presente CCNL ad un massimo di € 45.799,16. 2. Il valore della retribuzione di posizione indicato all'art. 17, comma 4 puo' essere elevato, dall'Ente, entro il limite massimo del 15% dello stesso, ove siano disponibili le relative risorse nell'ambito del fondo di cui all'art. 19 del presente CCNL, in presenza di una maggiore complessita' e da piu' ampie responsabilita' operative e relazionali, individuate con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti con riferimento a talune strutture, oppure di sedi o articolazioni periferiche che presentino situazioni di particolari difficolta' organizzative e funzionali, anche connesse al contesto ambientale e geografico, accertate dall'ente con gli atti previsti dal proprio ordinamento. 3. Ove l'Ente si sia avvalso della disciplina di cui al comma 2, ai fini dell'applicazione della clausola di salvaguardia dell'art. 59 del CCNL del 30 maggio 2007 per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003, nei casi ivi previsti, non si tiene conto della eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione riconosciuta alla funzione dirigenziale.