Art. 21 Retribuzione di risultato dei dirigenti 1. Al fine di sviluppare, all'interno delle amministrazioni, l'orientamento ai risultati anche attraverso la valorizzazione della quota della retribuzione accessoria ad essi legata, al finanziamento della retribuzione di risultato per tutti i dirigenti sono destinate parte delle risorse complessive di cui all'art. 19 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti), comunque in misura non inferiore al 15% del totale delle disponibilita'. 2. Le somme destinate al finanziamento della retribuzione di risultato devono essere integralmente utilizzate nell'anno di riferimento. Ove cio' non sia possibile, le eventuali risorse non spese sono destinate al finanziamento della predetta retribuzione di risultato nell'anno successivo. 3. L'importo annuo individuale, ove spettante, della componente di risultato di cui al presente articolo non puo' in nessun caso essere inferiore al 20% del valore annuo della retribuzione di posizione in atto percepita, nei limiti delle risorse disponibili, ivi comprese quelle derivanti dall'applicazione del principio dell'onnicomprensivita'.