(Allegato 1-art. 21)
                               Art. 21 
 
               Retribuzione di risultato dei dirigenti 
 
1.  Al  fine  di  sviluppare,  all'interno   delle   amministrazioni,
l'orientamento ai risultati anche attraverso la valorizzazione  della
quota della retribuzione accessoria ad essi legata, al  finanziamento
della retribuzione di risultato per tutti i dirigenti sono  destinate
parte delle risorse complessive di cui  all'art.  19  (Fondo  per  il
finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di
risultato dei dirigenti), comunque in misura non inferiore al 15% del
totale delle disponibilita'. 
2.  Le  somme  destinate  al  finanziamento  della  retribuzione   di
risultato  devono  essere  integralmente  utilizzate   nell'anno   di
riferimento. Ove cio' non sia possibile,  le  eventuali  risorse  non
spese sono destinate al finanziamento della predetta retribuzione  di
risultato nell'anno successivo. 
3. L'importo annuo individuale, ove spettante,  della  componente  di
risultato di cui al presente articolo non puo' in nessun caso  essere
inferiore al 20% del valore annuo della retribuzione di posizione  in
atto percepita, nei limiti delle risorse  disponibili,  ivi  comprese
quelle      derivanti      dall'applicazione      del       principio
dell'onnicomprensivita'.