(Allegato 1-art. 22)
                               Art. 22 
 
Criteri per l'erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti 
 
1.  L'ENAC  definisce  i  criteri  per  la   determinazione   e   per
l'erogazione annuale della retribuzione  di  risultato  ai  dirigenti
anche attraverso apposite previsioni  nei  contratti  individuali  di
ciascun  dirigente.  Nella  definizione  dei  criteri,  l'Ente   deve
prevedere che la retribuzione di risultato debba essere erogata  solo
a seguito di preventiva, tempestiva  determinazione  degli  obiettivi
annuali, nel rispetto dei principi di cui all'art. 14, comma  1,  del
d. lgs. n. 165 del 2001, e della positiva verifica  e  certificazione
dei risultati di gestione conseguiti in coerenza con detti obiettivi,
secondo le risultanze dei  sistemi  di  valutazione,  previsti  dalle
vigenti disposizioni. 
2. La retribuzione di risultato e' attribuita sulla base del  diverso
grado di raggiungimento degli obiettivi e sul  livello  di  capacita'
manageriale dimostrata nella realizzazione degli stessi, misurati con
le procedure di  valutazione  previste  dalle  vigenti  disposizioni.
Nell'ottica di garantire un'effettiva  premialita',  tale  componente
retributiva e' articolata in livelli di merito, non inferiori a  tre,
graduati mediante l'applicazione di specifici parametri da  definirsi
nella  contrattazione  integrativa,  che  garantiscano  una  adeguata
differenziazione degli importi. 
3. Nell'ambito di quanto previsto al comma precedente ed al  fine  di
incentivare il collegamento  tra  il  sistema  di  valutazione  delle
prestazioni e l'erogazione del trattamento accessorio,  il  contratto
integrativo determina le quote di personale da collocare nei  livelli
di  merito  ivi  indicati,  prevedendone  un'effettiva   graduazione,
improntata a criteri di selettivita' e premialita'. Il  personale  da
collocare nella fascia piu' elevata, comunque non  superiore  ad  una
quota pari al 30%, viene individuato, oltre che in base al  grado  di
raggiungimento  degli  obiettivi,  anche  in   relazione   ad   esiti
eccellenti  o  comunque  molto  positivi  nella   valutazione   delle
competenze organizzative e delle capacita' direzionali dimostrate. 
4. Le norme di cui ai commi 2 e 3 si applicano, in via transitoria  e
sperimentale, nelle more dell'attuazione del D.Lgs. n. 150 del 2009.