(Allegato 1-art. 23)
                               Art. 23 
 
                         Permessi sindacali 
 
1. Ai sensi e con le modalita' di cui all'art. 2 del DM  23  febbraio
2009, il contingente complessivo dei permessi sindacali,  pari  a  90
minuti l'anno per dipendente in servizio a  tempo  indeterminato,  e'
ridotto del 15%, a decorrere dal 1° luglio 2009. 
2. In applicazione del comma 1, il nuovo contingente complessivo  dei
permessi sindacali per il personale dirigente dell'ENAC, a  decorrere
dal 1° luglio 2009, e' pari a  76  minuti  e  30  secondi  annui  per
dipendente in servizio. 
3. I permessi di spettanza delle organizzazioni sindacali di  cui  al
comma 2 sono ripartiti  tra  le  stesse  organizzazioni,  secondo  le
modalita' indicate dall'art. 9 del CCNQ del 7 agosto 1998. 
4. I dirigenti sindacali che hanno titolo ad usufruire nei luoghi  di
lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri  od  orari  per
l'espletamento del loro mandato, sono individuati  nell'art.  10  del
CCNQ del 7 agosto 1998 e successive modificazioni ed integrazioni. 
5. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del DM 23 febbraio  2009  e'  fatto
obbligo  all'ENAC  di  inviare  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri - Dipartimento della funzione  pubblica,  immediatamente  e,
comunque, non oltre due giornate lavorative  successive  all'adozione
dei  relativi  provvedimenti  di  autorizzazione,  le   comunicazioni
riguardanti  la  fruizione  dei  distacchi,  aspettative  e  permessi
sindacali da parte dei propri dipendenti. Tali  comunicazioni  devono
avvenire esclusivamente attraverso il sito web GEDAP. 
6. L'ENAC comunica trimestralmente  alle  associazioni  sindacali  il
numero di ore di permesso utilizzate.  In  caso  di  superamento  del
contingente di permessi assegnato l'Ente  provvede  immediatamente  a
darne notizia all'organizzazione sindacale interessata. 
7. L'associazione sindacale  che,  nell'anno  di  riferimento,  abbia
esaurito il contingente  dei  permessi  a  disposizione,  non  potra'
essere autorizzata  alla  fruizione  di  ulteriori  ore  di  permesso
retribuito. 
8. Nel caso in cui, comunque,  le  associazioni  sindacali  risultino
avere utilizzato permessi in misura superiore a quella loro spettante
nell'anno, ove le stesse non restituiscano il corrispettivo economico
delle ore  di  permesso  fruite  e  non  spettanti,  l'Ente  compensa
l'eccedenza  nell'anno  immediatamente   successivo   detraendo   dal
relativo monte-ore di spettanza il numero di ore risultate  eccedenti
nell'anno precedente, fino  a  capienza  del  monte-ore  stesso.  Per
l'eventuale differenza si dara', comunque, luogo  a  quanto  previsto
dell'art. 19, comma 11, del  CCNQ  7  agosto  1998,  come  sostituito
dall'art. 6 del CCNQ del 24 settembre 2007. 
9. L'ENAC e' tenuto ad individuare il responsabile  del  procedimento
dell'invio dei dati  al  Dipartimento  della  funzione  pubblica  nei
termini legislativi e contrattuali previsti. La mancata  trasmissione
dei dati entro i termini sopra indicati  costituisce  in  ogni  caso,
fatte salve  le  eventuali  responsabilita'  di  natura  contabile  e
patrimoniale, infrazione disciplinare per lo stesso responsabile  del
procedimento. Qualora l'ente non ottemperi, nei tempi  ivi  previsti,
al disposto del comma 5, oppure conceda ulteriori permessi dopo  aver
accertato il completo utilizzo del  monte-ore  a  disposizione  delle
singole associazioni sindacali, sara' direttamente  responsabile  del
danno eventualmente conseguente  all'impossibilita'  di  ottenere  il
rimborso di cui al comma 8. 
10. Le informazioni sono trasmesse esclusivamente attraverso il  sito
web dedicato a GEDAP e, una  volta  osservate  le  modalita'  fissate
dall'art. 15 del CCNQ 7 agosto 1998, come sostituito dall'art. 4  del
CCNQ del 24 settembre 2007, sono da considerarsi  definitive  decorsi
30 giorni lavorativi dalla comunicazione alle associazioni  sindacali
dei  dati  a  consuntivo,  e   non   sono   soggette   a   variazioni
successivamente all'avvio, da parte del Dipartimento  della  Funzione
pubblica, della procedura di recupero ai sensi  dell'art.  19,  comma
11, del CCNQ 7 agosto 1998, come sostituito dall'art. 6 del CCNQ  del
24 settembre 2007.