(Allegato 1-art. 25)
                               Art. 25 
 
               Conferma dell'ordinamento professionale 
 
1. Si conferma l'ordinamento professionale previsto dal CCNL  del  30
maggio 2007 come, con le seguenti ulteriori modifiche. 
2. All'art. 70, comma  4,  del  CCNL  del  30  maggio  2007  (livelli
economici di professionalita'), e' aggiunta la seguente lettera: 
"c) l'esperienza professionale onde evitare di  considerare  la  mera
anzianita' di servizio ed  altri  riconoscimenti  puramente  formali,
nell'ottica  di  valorizzare  le  capacita'  reali  dei   dipendenti,
selezionati in base alle loro effettive conoscenze e a quello che gli
stessi sono in grado di fare. " 
3.  Le  progressioni  economiche  previste  nell'ambito  del  sistema
classificatorio devono tendere alla  valorizzazione  del  lavoro  dei
professionisti, tenendo conto in  modo  significativo  dei  risultati
conseguiti  dagli   stessi,   opportunamente   valutati,   attraverso
metodologie che apprezzino la qualita' dell'esperienza  professionale
maturata,  eventualmente  supportata  da  titoli  coerenti   con   la
posizione da ricoprire. 
4. Nella progressione economica del sistema di  classificazione,  non
possono partecipare alle selezioni i dipendenti che, negli ultimi due
anni, siano stati interessati o da  provvedimenti  disciplinari,  con
esclusione di quelli previsti dall'art. 86, comma 1  lett.  a)  e  b)
(Sanzioni e procedure disciplinari), del CCNL RAI 14 luglio  1997,  o
da misure  cautelari  di  sospensione  dal  servizio,  salvo  che  il
procedimento penale pendente non si sia  concluso  con  l'assoluzione
almeno in primo grado. 
5. Al fine di favorire il miglioramento del livello qualitativo delle
prestazioni lavorative e dei servizi, nonche' di consentire  il  piu'
efficace perseguimento degli obiettivi  istituzionali  dell'Ente,  le
parti  prendono  atto  della  necessita'  di   valorizzare   in   via
prioritaria la capacita' professionale e l'esperienza  acquisita  dai
professionisti di  I  qualifica.  In  proposito,  in  sede  di  prima
applicazione  del  presente  CCNL  e  in  via  eccezionale,   per   i
professionisti di I qualifica in servizio al  31/12/2009,  i  periodi
minimi di cui al comma 4, lett. a), dell'art.  70  del  CCNL  del  30
maggio 2007, sono ridotti ad un 1 anno per i passaggi dal secondo  al
terzo livello ed a 3 anni per i passaggi dal terzo al quarto. 
6. I professionisti della I  qualifica  professionale,  in  relazione
alla specifica professionalita'  posseduta  ed  in  via  occasionale,
sostituiscono il dirigente titolare dell'ufficio, in caso di  assenza
o impedimento temporaneo di quest'ultimo. Tale  attivita'  e'  svolta
prioritariamente dai dipendenti cui e' stato attribuito  un  incarico
di elevata responsabilita'.