Art. 25 Conferma dell'ordinamento professionale 1. Si conferma l'ordinamento professionale previsto dal CCNL del 30 maggio 2007 come, con le seguenti ulteriori modifiche. 2. All'art. 70, comma 4, del CCNL del 30 maggio 2007 (livelli economici di professionalita'), e' aggiunta la seguente lettera: "c) l'esperienza professionale onde evitare di considerare la mera anzianita' di servizio ed altri riconoscimenti puramente formali, nell'ottica di valorizzare le capacita' reali dei dipendenti, selezionati in base alle loro effettive conoscenze e a quello che gli stessi sono in grado di fare. " 3. Le progressioni economiche previste nell'ambito del sistema classificatorio devono tendere alla valorizzazione del lavoro dei professionisti, tenendo conto in modo significativo dei risultati conseguiti dagli stessi, opportunamente valutati, attraverso metodologie che apprezzino la qualita' dell'esperienza professionale maturata, eventualmente supportata da titoli coerenti con la posizione da ricoprire. 4. Nella progressione economica del sistema di classificazione, non possono partecipare alle selezioni i dipendenti che, negli ultimi due anni, siano stati interessati o da provvedimenti disciplinari, con esclusione di quelli previsti dall'art. 86, comma 1 lett. a) e b) (Sanzioni e procedure disciplinari), del CCNL RAI 14 luglio 1997, o da misure cautelari di sospensione dal servizio, salvo che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l'assoluzione almeno in primo grado. 5. Al fine di favorire il miglioramento del livello qualitativo delle prestazioni lavorative e dei servizi, nonche' di consentire il piu' efficace perseguimento degli obiettivi istituzionali dell'Ente, le parti prendono atto della necessita' di valorizzare in via prioritaria la capacita' professionale e l'esperienza acquisita dai professionisti di I qualifica. In proposito, in sede di prima applicazione del presente CCNL e in via eccezionale, per i professionisti di I qualifica in servizio al 31/12/2009, i periodi minimi di cui al comma 4, lett. a), dell'art. 70 del CCNL del 30 maggio 2007, sono ridotti ad un 1 anno per i passaggi dal secondo al terzo livello ed a 3 anni per i passaggi dal terzo al quarto. 6. I professionisti della I qualifica professionale, in relazione alla specifica professionalita' posseduta ed in via occasionale, sostituiscono il dirigente titolare dell'ufficio, in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo. Tale attivita' e' svolta prioritariamente dai dipendenti cui e' stato attribuito un incarico di elevata responsabilita'.