(Allegato 1-art. 26)
                               Art. 26 
 
                      Disposizioni particolari 
 
1. Il comma 2 dell'art. 21 del CCNL RAI del 14 luglio 1997, e'  cosi'
sostituito: 
"A domanda del dipendente sono inoltre concesse, nell'anno, 18 ore di
permesso retribuito per  particolari  motivi  personali  e  familiari
debitamente documentati, fruibili anche per frazioni di ore". 
2. L'art. 75, comma 10 del CCNL del  30  maggio  2007  (  Sospensione
cautelare in caso di procedimento penale) e' cosi' sostituito: 
"10. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio  a  causa
di  procedimento  penale,  la  stessa  conserva  efficacia,  se   non
revocata, per un periodo di tempo comunque  non  superiore  a  cinque
anni. Decorso tale termine, la sospensione cautelare, dipendente  dal
procedimento penale, e' revocata e  il  dipendente  e'  riammesso  in
servizio,  salvi  casi  in  cui,   per   i   reati   che   comportano
l'applicazione delle sanzioni previste ai commi 6 e  7  dell'art.  87
(Codice disciplinare) del CCNL RAI del 14 luglio 1997, l'Ente ritenga
che la permanenza in servizio del dipendente provochi un  pregiudizio
alla credibilita' della stessa a causa del  discredito  che  da  tale
permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini  e/o,  comunque,
per ragioni di opportunita' e operativita' dell'Ente stesso. In  tale
caso, puo' essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal
servizio, che sara' sottoposta a revisione con cadenza  biennale.  Il
procedimento disciplinare comunque,  se  sospeso,  rimane  tale  sino
all'esito del procedimento penale."