Art. 26 Disposizioni particolari 1. Il comma 2 dell'art. 21 del CCNL RAI del 14 luglio 1997, e' cosi' sostituito: "A domanda del dipendente sono inoltre concesse, nell'anno, 18 ore di permesso retribuito per particolari motivi personali e familiari debitamente documentati, fruibili anche per frazioni di ore". 2. L'art. 75, comma 10 del CCNL del 30 maggio 2007 ( Sospensione cautelare in caso di procedimento penale) e' cosi' sostituito: "10. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, la sospensione cautelare, dipendente dal procedimento penale, e' revocata e il dipendente e' riammesso in servizio, salvi casi in cui, per i reati che comportano l'applicazione delle sanzioni previste ai commi 6 e 7 dell'art. 87 (Codice disciplinare) del CCNL RAI del 14 luglio 1997, l'Ente ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilita' della stessa a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o, comunque, per ragioni di opportunita' e operativita' dell'Ente stesso. In tale caso, puo' essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sara' sottoposta a revisione con cadenza biennale. Il procedimento disciplinare comunque, se sospeso, rimane tale sino all'esito del procedimento penale."