Art. 27 Permessi sindacali 1. Ai sensi e con le modalita' di cui all'art. 2 del DM 23 febbraio 2009, il contingente complessivo dei permessi sindacali, pari a 90 minuti l'anno per dipendente in servizio a tempo indeterminato, e' ridotto del 15%, a decorrere dal 1° luglio 2009. 2. In applicazione del comma 1, il nuovo contingente complessivo dei permessi sindacali per il personale dirigente dell'ENAC, a decorrere dal 1° luglio 2009, e' pari a 76 minuti e 30 secondi annui per dipendente in servizio. 3. I permessi di spettanza delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2 sono ripartiti tra le stesse organizzazioni, secondo le modalita' indicate dall'art. 9 del CCNQ del 7 agosto 1998. 4. I dirigenti sindacali che hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari per l'espletamento del loro mandato, sono individuati nell'art. 10 del CCNQ del 7 agosto 1998 e successive modificazioni ed integrazioni. 5. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del DM 23 febbraio 2009 e' fatto obbligo all'ENAC di inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, immediatamente e, comunque, non oltre due giornate lavorative successive all'adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione, le comunicazioni riguardanti la fruizione dei distacchi, aspettative e permessi sindacali da parte dei propri dipendenti. Tali comunicazioni devono avvenire esclusivamente attraverso il sito web GEDAP. 6. L'ENAC comunica trimestralmente alle associazioni sindacali il numero di ore di permesso utilizzate. In caso di superamento del contingente di permessi assegnato l'Ente provvede immediatamente a darne notizia all'organizzazione sindacale interessata. 7. L'associazione sindacale che, nell'anno di riferimento, abbia esaurito il contingente dei permessi a disposizione, non potra' essere autorizzata alla fruizione di ulteriori ore di permesso retribuito. 8. Nel caso in cui, comunque, le associazioni sindacali risultino avere utilizzato permessi in misura superiore a quella loro spettante nell'anno, ove le stesse non restituiscano il corrispettivo economico delle ore di permesso fruite e non spettanti, l'Ente compensa l'eccedenza nell'anno immediatamente successivo detraendo dal relativo monte-ore di spettanza il numero di ore risultate eccedenti nell'anno precedente, fino a capienza del monte-ore stesso. Per l'eventuale differenza si dara', comunque, luogo a quanto previsto dell'art. 19, comma 11, del CCNQ 7 agosto 1998, come sostituito dall'art. 6 del CCNQ del 24 settembre 2007. 9. L'ENAC e' tenuto ad individuare il responsabile del procedimento dell'invio dei dati al Dipartimento della funzione pubblica nei termini legislativi e contrattuali previsti. La mancata trasmissione dei dati entro i termini sopra indicati costituisce in ogni caso, fatte salve le eventuali responsabilita' di natura contabile e patrimoniale, infrazione disciplinare per lo stesso responsabile del procedimento. Qualora l'ente non ottemperi, nei tempi ivi previsti, al disposto del comma 5, oppure conceda ulteriori permessi dopo aver accertato il completo utilizzo del monte-ore a disposizione delle singole associazioni sindacali, sara' direttamente responsabile del danno eventualmente conseguente all'impossibilita' di ottenere il rimborso di cui al comma 8. 10. Le informazioni sono trasmesse esclusivamente attraverso il sito web dedicato a GEDAP e, una volta osservate le modalita' fissate dall'art. 15 del CCNQ 7 agosto 1998, come sostituito dall'art. 4 del CCNQ del 24 settembre 2007, sono da considerarsi definitive decorsi 30 giorni lavorativi dalla comunicazione alle associazioni sindacali dei dati a consuntivo, e non sono soggette a variazioni successivamente all'avvio, da parte del Dipartimento della Funzione pubblica, della procedura di recupero ai sensi dell'art. 19, comma 11, del CCNQ 7 agosto 1998, come sostituito dall'art. 6 del CCNQ del 24 settembre 2007.