(Allegato 1-art. 28)
                               Art. 28 
 
                         Stipendio tabellare 
 
1. Gli stipendi tabellari, stabiliti dall'art. 5 della Parte  seconda
del CCNL del 30 maggio 2007, biennio economico 2004 - 2005,  relativa
ai professionisti di prima qualifica, sono incrementati degli importi
mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nella Tabella 1,  con
le decorrenze ivi previste. 
2.  Gli   importi   annui   degli   stipendi   tabellari   risultanti
dall'applicazione del comma 1 sono rideterminati nelle misure e  alle
scadenze stabilite dalla allegata Tabella 2. 
3. Gli incrementi di cui al comma  1  comprendono  ed  assorbono  gli
aumenti corrisposti a titolo di indennita' di  vacanza  contrattuale,
nonche' le misure dell'indennita' integrativa speciale.