Art. 28 Stipendio tabellare 1. Gli stipendi tabellari, stabiliti dall'art. 5 della Parte seconda del CCNL del 30 maggio 2007, biennio economico 2004 - 2005, relativa ai professionisti di prima qualifica, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nella Tabella 1, con le decorrenze ivi previste. 2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del comma 1 sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dalla allegata Tabella 2. 3. Gli incrementi di cui al comma 1 comprendono ed assorbono gli aumenti corrisposti a titolo di indennita' di vacanza contrattuale, nonche' le misure dell'indennita' integrativa speciale.