Art. 29 Effetti dei nuovi stipendi 1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di buonuscita, sul TFR, sull'indennita' alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi, comprese la ritenuta in conto entrata Tesoro od altre analoghe ed i contributi di riscatto. 2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 28 ( Stipendio tabellare) sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del biennio economico 2006-2007. Agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell'indennita' di buonuscita, di licenziamento, nonche' di quella prevista dall'art. 2122 c.c. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro. 3. Resta confermato quanto previsto dall'art. 80 commi 3 e 4 (Effetti dei nuovi stipendi) del CCNL del 30 maggio 2007, quadriennio normativo 2002-2005.