(Allegato 1-art. 29)
                               Art. 29 
 
                     Effetti dei nuovi stipendi 
 
1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente
contratto hanno effetto sulla tredicesima  mensilita',  sul  compenso
per lavoro straordinario, sul trattamento  ordinario  di  quiescenza,
normale e  privilegiato,  sull'indennita'  di  buonuscita,  sul  TFR,
sull'indennita'  alimentare,  sull'equo  indennizzo,  sulle  ritenute
assistenziali e previdenziali  e  relativi  contributi,  comprese  la
ritenuta in conto entrata Tesoro od altre analoghe ed i contributi di
riscatto. 
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 28  (
Stipendio tabellare) sono corrisposti integralmente alle  scadenze  e
negli importi previsti al personale comunque  cessato  dal  servizio,
con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del biennio  economico
2006-2007.  Agli  effetti   del   trattamento   di   fine   rapporto,
dell'indennita' di buonuscita, di licenziamento,  nonche'  di  quella
prevista dall'art. 2122 c.c. si considerano solo  gli  scaglionamenti
maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro. 
3. Resta confermato quanto previsto dall'art. 80 commi 3 e 4 (Effetti
dei  nuovi  stipendi)  del  CCNL  del  30  maggio  2007,  quadriennio
normativo 2002-2005.