(Allegato 1-art. 30)
                               Art. 30 
 
Fondo per le  politiche  di  sviluppo  dei  professionisti  di  prima
                       qualifica professionale 
 
1. Il fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti di  prima
qualifica professionale di cui all'art.  7  del  CCNL  del  30/5/2007
biennio 2004-2005 e' incrementato dei  seguenti  importi  percentuali
calcolati  sul  monte  salari  dei  professionisti  in  servizio   al
31/12/2005: 
 
- 1,95% a decorrere dal 1/1/2007; 
- rideterminato in 2,34% a decorrere dal 31/12/2007. 
 
2.  Per  la  composizione  dei  fondi  resta  fermo  quanto  previsto
dall'art. 1, comma 192 della legge n. 266 del 2005.