Art. 30 Fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti di prima qualifica professionale 1. Il fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti di prima qualifica professionale di cui all'art. 7 del CCNL del 30/5/2007 biennio 2004-2005 e' incrementato dei seguenti importi percentuali calcolati sul monte salari dei professionisti in servizio al 31/12/2005: - 1,95% a decorrere dal 1/1/2007; - rideterminato in 2,34% a decorrere dal 31/12/2007. 2. Per la composizione dei fondi resta fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 192 della legge n. 266 del 2005.