Art. 3 Fattispecie di responsabilita' dirigenziale 1. Qualora a seguito dell'espletamento delle procedure di valutazione della prestazione dei dirigenti venga accertata l'ipotesi di responsabilita' dirigenziale, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 165 del 2001, in relazione all'inosservanza delle direttive impartite o al mancato raggiungimento degli obiettivi nella gestione finanziaria, tecnica, organizzativa ed amministrativa, si determina una valutazione non positiva. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in relazione alla gravita' dei casi, l'ENAC adotta, per il personale dirigenziale a tempo indeterminato, una delle seguenti misure: a) affidamento di un incarico dirigenziale con un valore di retribuzione di posizione immediatamente inferiore, compatibilmente con le disponibilita' organiche; b) revoca dell'incarico e sospensione dagli incarichi dirigenziali, di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 165 del 2001, per un periodo massimo di due anni, secondo la disciplina dell'art. 4 (Sospensione dagli incarichi dirigenziali); c) recesso dal rapporto di lavoro, nei casi di particolare gravita', secondo la disciplina dell'art. 5 (Recesso per responsabilita' dirigenziale). 3. Qualora l'incarico dirigenziale sia stato conferito con contratto a termine ai sensi dell'art. 19, comma 6 del d. lgs. n. 165 del 2001, la valutazione negativa di cui al comma 1, espressa prima della scadenza dell'incarico o al termine dello stesso, comporta: a) per i dipendenti dell'Ente o di altre pubbliche amministrazioni, la risoluzione del rapporto di lavoro dirigenziale e, rispettivamente, la restituzione al profilo di inquadramento ovvero il rientro presso le amministrazioni di appartenenza nella posizione lavorativa precedentemente ricoperta; b) per gli estranei alla pubblica amministrazione la revoca dell'incarico e la risoluzione del rapporto di lavoro.