(Allegato 1-art. 3)
                               Art. 3 
 
             Fattispecie di responsabilita' dirigenziale 
 
1. Qualora a seguito dell'espletamento delle procedure di valutazione
della  prestazione  dei  dirigenti  venga  accertata   l'ipotesi   di
responsabilita' dirigenziale, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 165
del 2001, in relazione all'inosservanza delle direttive  impartite  o
al mancato raggiungimento degli obiettivi nella gestione finanziaria,
tecnica,  organizzativa   ed   amministrativa,   si   determina   una
valutazione non positiva. 
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in relazione  alla  gravita'  dei
casi,  l'ENAC  adotta,  per  il  personale   dirigenziale   a   tempo
indeterminato, una delle seguenti misure: 
a)  affidamento  di  un  incarico  dirigenziale  con  un  valore   di
retribuzione di posizione immediatamente  inferiore,  compatibilmente
con le disponibilita' organiche; 
b) revoca dell'incarico e sospensione dagli  incarichi  dirigenziali,
di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 165 del 2001, per un periodo massimo
di due anni, secondo la disciplina  dell'art.  4  (Sospensione  dagli
incarichi dirigenziali); 
c) recesso dal rapporto di lavoro, nei casi di particolare  gravita',
secondo  la  disciplina  dell'art.  5  (Recesso  per  responsabilita'
dirigenziale). 
3. Qualora l'incarico dirigenziale sia stato conferito con  contratto
a termine ai sensi dell'art. 19, comma 6 del d. lgs. n. 165 del 2001,
la valutazione negativa di cui  al  comma  1,  espressa  prima  della
scadenza dell'incarico o al termine dello stesso, comporta: 
a) per i dipendenti dell'Ente o di altre  pubbliche  amministrazioni,
la   risoluzione   del   rapporto   di   lavoro    dirigenziale    e,
rispettivamente, la restituzione al profilo di  inquadramento  ovvero
il rientro presso le amministrazioni di appartenenza nella  posizione
lavorativa precedentemente ricoperta; 
b)  per  gli  estranei  alla  pubblica  amministrazione   la   revoca
dell'incarico e la risoluzione del rapporto di lavoro.