Art. 4 Sospensione dagli incarichi dirigenziali 1. Il dirigente, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, secondo periodo, puo' essere sospeso dall'incarico, per una durata massima di due anni. 2. Durante il periodo di sospensione da ogni incarico dirigenziale, di cui al comma 1, il dirigente interessato ha diritto al solo trattamento economico stipendiale di cui all'art. 17 (Trattamento economico fisso dei dirigenti); nello stesso periodo il dirigente e' tenuto ad accettare eventuali incarichi dirigenziali proposti dall'Ente. L'ingiustificata mancata accettazione dell'incarico comporta il recesso da parte dell'ENAC, ai sensi dell'art. 5 (Recesso per responsabilita' dirigenziale). 3. L'accettazione del nuovo incarico di cui al comma 2, determina il venire meno del collocamento a disposizione disposto ai sensi del comma 1 ed al dirigente sono corrisposte la retribuzione di posizione e quella di risultato ad esso relative. 4. Prima della scadenza del periodo massimo di due anni di sospensione, puo' trovare applicazione la disciplina della risoluzione consensuale, ai sensi dell'art. 41 (risoluzione consensuale del rapporto di lavoro) del CCNL del 30 maggio 2007; in tal caso l'importo della indennita' supplementare di cui al comma 2, dello stesso art. 41, non puo' superare un valore corrispondente a 12 mensilita' del solo stipendio tabellare. Tale importo non e' pensionabile e non e' utile ai fini del trattamento di fine servizio e di quello di fine rapporto.