(Allegato 1-art. 4)
                               Art. 4 
 
              Sospensione dagli incarichi dirigenziali 
 
1. Il dirigente, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del  d.lgs.  n.  165
del 2001, secondo periodo, puo' essere sospeso dall'incarico, per una
durata massima di due anni. 
2. Durante il periodo di sospensione da ogni  incarico  dirigenziale,
di cui al comma 1,  il  dirigente  interessato  ha  diritto  al  solo
trattamento economico stipendiale di  cui  all'art.  17  (Trattamento
economico fisso dei dirigenti); nello stesso periodo il dirigente  e'
tenuto  ad  accettare  eventuali  incarichi   dirigenziali   proposti
dall'Ente.  L'ingiustificata   mancata   accettazione   dell'incarico
comporta il recesso da parte dell'ENAC, ai sensi dell'art. 5 (Recesso
per responsabilita' dirigenziale). 
3. L'accettazione del nuovo incarico di cui al comma 2, determina  il
venire meno del collocamento a disposizione  disposto  ai  sensi  del
comma 1 ed al dirigente sono corrisposte la retribuzione di posizione
e quella di risultato ad esso relative. 
4.  Prima  della  scadenza  del  periodo  massimo  di  due  anni   di
sospensione,  puo'   trovare   applicazione   la   disciplina   della
risoluzione  consensuale,  ai   sensi   dell'art.   41   (risoluzione
consensuale del rapporto di lavoro) del CCNL del 30 maggio  2007;  in
tal caso l'importo della indennita' supplementare di cui al comma  2,
dello stesso art. 41, non puo' superare un valore corrispondente a 12
mensilita'  del  solo  stipendio  tabellare.  Tale  importo  non   e'
pensionabile e non e' utile ai fini del trattamento di fine  servizio
e di quello di fine rapporto.