Art. 5 Recesso per responsabilita' dirigenziale 1. La responsabilita' particolarmente grave, accertata con le procedure di valutazione adottate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, costituisce giusta causa di recesso. La responsabilita' particolarmente grave e' correlata ad una delle seguenti ipotesi, da applicare in via alternativa: a) al mancato raggiungimento di obiettivi particolarmente rilevanti per il conseguimento dei fini istituzionali dell'amministrazione, previamente individuati nei documenti di programmazione e formalmente assegnati al dirigente; b) alla inosservanza delle direttive generali per l'attivita' amministrativa e la gestione, formalmente comunicate al dirigente, i cui contenuti siano stati espressamente qualificati di rilevante interesse. L'annullamento delle predette procedure di accertamento della responsabilita' fa venir meno il recesso. 2. Prima di formalizzare il recesso, l'Ente contesta per iscritto l'addebito convocando l'interessato, per una data non anteriore al quinto giorno dal ricevimento della contestazione, per essere sentito a sua difesa. Il dirigente puo' farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un legale di sua fiducia. Ove lo ritenga necessario, l'ENAC, in concomitanza con la contestazione, puo' disporre la sospensione dal lavoro del dirigente, per un periodo non superiore a 30 giorni, con la corresponsione del trattamento economico complessivo in godimento e la conservazione dell'anzianita' di servizio. 3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 22 del d.lgs. n. 165 del 2001.