(Allegato 1-art. 5)
                               Art. 5 
 
              Recesso per responsabilita' dirigenziale 
 
1.  La  responsabilita'  particolarmente  grave,  accertata  con   le
procedure di valutazione adottate  nel  rispetto  delle  disposizioni
vigenti  in  materia,  costituisce  giusta  causa  di   recesso.   La
responsabilita' particolarmente  grave  e'  correlata  ad  una  delle
seguenti ipotesi, da applicare in via alternativa: 
a) al mancato raggiungimento di obiettivi  particolarmente  rilevanti
per il conseguimento  dei  fini  istituzionali  dell'amministrazione,
previamente individuati nei documenti di programmazione e formalmente
assegnati al dirigente; 
b)  alla  inosservanza  delle  direttive  generali  per   l'attivita'
amministrativa e la gestione, formalmente comunicate al dirigente,  i
cui contenuti siano  stati  espressamente  qualificati  di  rilevante
interesse. 
L'annullamento  delle  predette  procedure  di   accertamento   della
responsabilita' fa venir meno il recesso. 
2. Prima di formalizzare il recesso,  l'Ente  contesta  per  iscritto
l'addebito convocando l'interessato, per una data  non  anteriore  al
quinto giorno dal ricevimento della contestazione, per essere sentito
a sua difesa. Il dirigente puo' farsi assistere da un  rappresentante
dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un
legale  di  sua  fiducia.  Ove  lo  ritenga  necessario,  l'ENAC,  in
concomitanza con la contestazione, puo' disporre la  sospensione  dal
lavoro del dirigente, per un periodo non superiore a 30  giorni,  con
la corresponsione del trattamento economico complessivo in  godimento
e la conservazione dell'anzianita' di servizio. 
3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 22 del  d.lgs.  n.  165  del
2001.