(Allegato 1-art. 6)
                               Art. 6 
 
                          Principi generali 
 
1. In considerazione degli specifici contenuti  professionali,  delle
particolari  responsabilita'  che  caratterizzano   la   figura   del
dirigente, nel rispetto del principio di distinzione tra le  funzioni
di indirizzo e controllo  spettanti  agli  organi  di  governo  e  le
funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza, nonche'
della  giurisprudenza  costituzionale  in  materia,  ed  al  fine  di
assicurare una migliore funzionalita' ed operativita' delle Pubbliche
Amministrazioni, sono stabilite specifiche forme  di  responsabilita'
disciplinare  per   i   dirigenti   nonche'   il   relativo   sistema
sanzionatorio, con la garanzia di adeguate tutele  per  il  dirigente
medesimo. 
2. Costituisce principio generale la distinzione tra le procedure  ed
i criteri  di  valutazione  dei  risultati  e  quelli  relativi  alla
responsabilit disciplinare, anche per quanto riguarda gli esiti delle
stesse. La responsabilita' disciplinare attiene alla violazione degli
obblighi di comportamento, secondo i principi e le modalita'  di  cui
al presente CCNL e resta distinta dalla responsabilita' dirigenziale,
disciplinata dall'art. 21 del D.Lgs.  n.  165  del  2001,  che  viene
accertata secondo le procedure definite nell'ambito  del  sistema  di
valutazione, nel rispetto della normativa vigente. 
3. Restano ferme le  altre  fattispecie  di  responsabilita'  di  cui
all'art. 55, comma 2, primo periodo, del D.Lgs. n. 165 del 2001,  che
hanno distinta e  specifica  valenza  rispetto  alla  responsabilita'
disciplinare. 
4.  I  dirigenti  si  conformano  al  codice  di  comportamento   dei
dipendenti delle  pubbliche  amministrazioni,  adottato  con  Decreto
della Presidenza del Consiglio dei Ministri - 28  novembre  2000,  in
quanto loro applicabile. Ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165  del
2001, tale codice viene allegato al presente CCNL (Allegato 1).