(Allegato 1-art. 7)
                               Art. 7 
 
                       Obblighi del dirigente 
 
1. Il dirigente conforma la sua condotta al dovere costituzionale  di
servire la Repubblica con impegno e responsabilita' e di rispettare i
principi   di   buon   andamento,   imparzialita'    e    trasparenza
dell'attivita' amministrativa nonche' quelli di leale collaborazione,
di diligenza e fedelta' di cui agli artt.  2104  e  2105  del  codice
civile, anteponendo il rispetto della legge  e  l'interesse  pubblico
agli interessi privati propri ed altrui. 
2. Il comportamento del  dirigente  e'  improntato  al  perseguimento
degli obiettivi di innovazione e di miglioramento dell'organizzazione
delle amministrazioni e  di  conseguimento  di  elevati  standard  di
efficienza ed efficacia delle attivita' e dei servizi  istituzionali,
nella primaria considerazione delle esigenze dei cittadini utenti. 
3.  Ai  dirigenti  spetta  l'adozione  degli  atti  e   provvedimenti
amministrativi, compresi tutti gli atti che  impegnano  l'ENAC  verso
l'esterno, nonche' la gestione finanziaria, tecnica e  amministrativa
mediante autonomi poteri di spesa, di  organizzazione  delle  risorse
umane, strumentali e di controllo.  Essi  sono  responsabili  in  via
esclusiva  dell'attivita'  amministrativa,  della  gestione   e   dei
relativi risultati, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del
D.Lgs. n. 165 del 2001. 
4.  In  tale  specifico  contesto,  tenuto  conto  dell'esigenza   di
garantire la migliore qualita' del servizio,  il  dirigente  deve  in
particolare: 
a) assicurare il rispetto della  legge,  nonche'  l'osservanza  delle
direttive generali e  di  quelle  impartite  dall'Ente  e  perseguire
direttamente  l'interesse  pubblico  nell'espletamento   dei   propri
compiti e nei comportamenti che sono posti in essere dando conto  dei
risultati conseguiti e degli obiettivi raggiunti; 
b) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga  per
ragioni d'ufficio; 
c) nello svolgimento della propria attivita', stabilire  un  rapporto
di fiducia e di collaborazione nei rapporti  interpersonali  con  gli
utenti, nonche' all'interno dell'Ente con gli altri dirigenti  e  con
gli addetti alla struttura,  mantenendo  una  condotta  uniformata  a
principi di correttezza e astenendosi da comportamenti  lesivi  della
dignita' della persona o che, comunque, possono nuocere  all'immagine
dell' Ente medesimo; 
d) nell'ambito della propria attivita',  mantenere  un  comportamento
conforme al ruolo di dirigente pubblico, organizzando ed  assicurando
il tempo di lavoro e la presenza in servizio correlata alle  esigenze
della struttura ed all'espletamento dell'incarico affidato; 
e)  astenersi  dal  partecipare,  nell'espletamento   delle   proprie
funzioni, all'adozione  di  decisioni  o  ad  attivita'  che  possano
coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o  non
finanziari propri, del coniuge, dei parenti e degli  affini  fino  al
quarto grado e dei conviventi; 
f) sovrintendere, nell'esercizio del  proprio  potere  direttivo,  al
corretto espletamento dell'attivita' del personale, anche di  livello
dirigenziale, assegnato alla struttura,  nonche'  al  rispetto  delle
norme del  codice  di  comportamento  e  disciplinare,  ivi  compresa
l'attivazione  dell'azione  disciplinare,  secondo  le   disposizioni
vigenti; 
g) informare l'Ente di essere stato rinviato a  giudizio  o  che  nei
suoi confronti e' esercitata l'azione penale; 
h) astenersi dal chiedere e dall'accettare omaggi  o  trattamenti  di
favore, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e salvo
quelli d'uso, purche' di modico valore. 
5. Il dirigente e' tenuto comunque ad assicurare  il  rispetto  delle
norme  vigenti  in  materia  di  segreto  d'ufficio,  riservatezza  e
protezione dei dati personali, trasparenza ed  accesso  all'attivita'
amministrativa, informazione all'utenza, autocertificazione,  nonche'
protezione degli infortuni e sicurezza sul lavoro.