Art. 7 Obblighi del dirigente 1. Il dirigente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilita' e di rispettare i principi di buon andamento, imparzialita' e trasparenza dell'attivita' amministrativa nonche' quelli di leale collaborazione, di diligenza e fedelta' di cui agli artt. 2104 e 2105 del codice civile, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui. 2. Il comportamento del dirigente e' improntato al perseguimento degli obiettivi di innovazione e di miglioramento dell'organizzazione delle amministrazioni e di conseguimento di elevati standard di efficienza ed efficacia delle attivita' e dei servizi istituzionali, nella primaria considerazione delle esigenze dei cittadini utenti. 3. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'ENAC verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei relativi risultati, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 165 del 2001. 4. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualita' del servizio, il dirigente deve in particolare: a) assicurare il rispetto della legge, nonche' l'osservanza delle direttive generali e di quelle impartite dall'Ente e perseguire direttamente l'interesse pubblico nell'espletamento dei propri compiti e nei comportamenti che sono posti in essere dando conto dei risultati conseguiti e degli obiettivi raggiunti; b) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio; c) nello svolgimento della propria attivita', stabilire un rapporto di fiducia e di collaborazione nei rapporti interpersonali con gli utenti, nonche' all'interno dell'Ente con gli altri dirigenti e con gli addetti alla struttura, mantenendo una condotta uniformata a principi di correttezza e astenendosi da comportamenti lesivi della dignita' della persona o che, comunque, possono nuocere all'immagine dell' Ente medesimo; d) nell'ambito della propria attivita', mantenere un comportamento conforme al ruolo di dirigente pubblico, organizzando ed assicurando il tempo di lavoro e la presenza in servizio correlata alle esigenze della struttura ed all'espletamento dell'incarico affidato; e) astenersi dal partecipare, nell'espletamento delle proprie funzioni, all'adozione di decisioni o ad attivita' che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri, del coniuge, dei parenti e degli affini fino al quarto grado e dei conviventi; f) sovrintendere, nell'esercizio del proprio potere direttivo, al corretto espletamento dell'attivita' del personale, anche di livello dirigenziale, assegnato alla struttura, nonche' al rispetto delle norme del codice di comportamento e disciplinare, ivi compresa l'attivazione dell'azione disciplinare, secondo le disposizioni vigenti; g) informare l'Ente di essere stato rinviato a giudizio o che nei suoi confronti e' esercitata l'azione penale; h) astenersi dal chiedere e dall'accettare omaggi o trattamenti di favore, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e salvo quelli d'uso, purche' di modico valore. 5. Il dirigente e' tenuto comunque ad assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di segreto d'ufficio, riservatezza e protezione dei dati personali, trasparenza ed accesso all'attivita' amministrativa, informazione all'utenza, autocertificazione, nonche' protezione degli infortuni e sicurezza sul lavoro.