Art. 8 Sanzioni e procedure disciplinari 1. Le violazioni, da parte dei dirigenti, degli obblighi disciplinati nell'art. 7 (Obblighi del dirigente), secondo la gravita' dell'infrazione ed in relazione a quanto previsto dall'art. 9 (Codice disciplinare), previo procedimento disciplinare, danno luogo all'applicazione delle seguenti sanzioni: a) sanzione pecuniaria da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 500,00; b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, secondo le previsioni dell'art. 9 (Codice disciplinare); c) licenziamento con preavviso; d) licenziamento senza preavviso. 2. Per l'individuazione dell'autorita' disciplinare competente per i procedimenti disciplinari della dirigenza e per le forme ed i termini del procedimento disciplinare trovano applicazione le previsioni dell'art.55-bis del D.Lgs. n.165 del 2001. 3. Non puo' tenersi conto, ai fini di altro procedimento disciplinare, delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione. 4. I provvedimenti cui al presente articolo non sollevano il dirigente dalle eventuali responsabilita' di altro genere nelle quali egli sia incorso, compresa la responsabilita' dirigenziale, che verra' accertata nelle forme previste dal sistema di valutazione.