(Allegato 1-art. 8)
                               Art. 8 
 
                  Sanzioni e procedure disciplinari 
 
1. Le violazioni, da parte dei dirigenti, degli obblighi disciplinati
nell'art.  7  (Obblighi   del   dirigente),   secondo   la   gravita'
dell'infrazione ed in relazione a quanto previsto dall'art. 9 (Codice
disciplinare),  previo   procedimento   disciplinare,   danno   luogo
all'applicazione delle seguenti sanzioni: 
a) sanzione pecuniaria da un minimo di € 200,00 ad un  massimo  di  €
500,00; 
b)  sospensione  dal  servizio  con  privazione  della  retribuzione,
secondo le previsioni dell'art. 9 (Codice disciplinare); 
c) licenziamento con preavviso; 
d) licenziamento senza preavviso. 
2. Per l'individuazione dell'autorita' disciplinare competente per  i
procedimenti disciplinari della dirigenza e per le forme ed i termini
del procedimento  disciplinare  trovano  applicazione  le  previsioni
dell'art.55-bis del D.Lgs. n.165 del 2001. 
3.  Non  puo'  tenersi  conto,  ai   fini   di   altro   procedimento
disciplinare, delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro
applicazione. 
4.  I  provvedimenti  cui  al  presente  articolo  non  sollevano  il
dirigente dalle eventuali responsabilita' di altro genere nelle quali
egli sia  incorso,  compresa  la  responsabilita'  dirigenziale,  che
verra' accertata nelle forme previste dal sistema di valutazione.