(Allegato 1-art. 1)
 
                                                           Allegato 1 
 
               CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI 
                   DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 
 
                               Art. 1 
 
                (Disposizioni di carattere generale) 
 
1. I  principi  e  i  contenuti  del  presente  codice  costituiscono
specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealta' e
imparzialita',  che  qualificano  il   corretto   adempimento   della
prestazione lavorativa. I dipendenti pubblici - escluso il  personale
militare, quello della polizia  di  Stato  ed  il  Corpo  di  polizia
penitenziaria,   nonche'   i   componenti   delle   magistrature    e
dell'Avvocatura dello Stato - si  impegnano  ad  osservarli  all'atto
dell'assunzione in servizio. 
2. I contratti collettivi provvedono, a norma dell'art. 54, comma  3,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al  coordinamento  con
le previsioni in materia  di  responsabilita'  disciplinare.  Restano
ferme le disposizioni riguardanti le altre forme  di  responsabilita'
dei pubblici dipendenti. 
3. Le disposizioni che seguono trovano applicazione in tutti  i  casi
in cui non siano applicabili  norme  di  legge  o  di  regolamento  o
comunque per i profili  non  diversamente  disciplinati  da  leggi  o
regolamenti. Nel rispetto dei  principi  enunciati  dall'art.  2,  le
previsioni degli articoli 3 e seguenti  possono  essere  integrate  e
specificate dai codici  adottati  dalle  singole  amministrazioni  ai
sensi dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165.