(Allegato 1-art. 11)
                               Art. 11 
 
                     (Rapporti con il pubblico) 
 
1. Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta  adeguata
attenzione alle domande di ciascuno e fornisce le spiegazioni che gli
siano richieste  in  ordine  al  comportamento  proprio  e  di  altri
dipendenti  dell'ufficio.  Nella  trattazione  delle  pratiche   egli
rispetta l'ordine cronologico e non rifiuta  prestazioni  a  cui  sia
tenuto motivando genericamente con la quantita' di lavoro da svolgere
o la mancanza di tempo a disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti
con i cittadini e risponde sollecitamente ai loro reclami. 
2.  Salvo  il  diritto  di   esprimere   valutazioni   e   diffondere
informazioni a tutela dei  diritti  sindacali  e  dei  cittadini,  il
dipendente  si  astiene  da  dichiarazioni  pubbliche  che  vadano  a
detrimento dell'immagine dell'amministrazione.  Il  dipendente  tiene
informato il dirigente  dell'ufficio  dei  propri  rapporti  con  gli
organi di stampa. 
3. Il dipendente non prende impegni  ne'  fa  promesse  in  ordine  a
decisioni o azioni proprie o altrui  inerenti  all'ufficio,  se  cio'
possa generare o confermare sfiducia nell'amministrazione o nella sua
indipendenza ed imparzialita'. 
4.  Nella  redazione  dei  testi  scritti  e  in   tutte   le   altre
comunicazioni  il  dipendente   adotta   un   linguaggio   chiaro   e
comprensibile. 
5. Il dipendente che  svolge  la  sua  attivita'  lavorativa  in  una
amministrazione che fornisce servizi al  pubblico  si  preoccupa  del
rispetto  degli  standard  di  qualita'  e   di   quantita'   fissati
dall'amministrazione  nelle  apposite  carte  dei  servizi.  Egli  si
preoccupa di assicurare la continuita' del  servizio,  di  consentire
agli utenti la scelta tra i  diversi  erogatori  e  di  fornire  loro
informazioni sulle  modalita'  di  prestazione  del  servizio  e  sui
livelli di qualita'.