(Allegato 1-art. 2)
                               Art. 2 
 
                             (Principi) 
 
1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di
servire esclusivamente la  Nazione  con  disciplina  ed  onore  e  di
rispettare   i   principi   di   buon   andamento   e   imparzialita'
dell'amministrazione.  Nell'espletamento  dei  propri   compiti,   il
dipendente assicura il rispetto della legge e persegue esclusivamente
l'interesse  pubblico;  ispira  le  proprie  decisioni  ed  i  propri
comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli e' affidato. 
2. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al  fine  di
evitare di prendere decisioni o svolgere attivita' inerenti alle  sue
mansioni  in  situazioni,  anche  solo  apparenti,  di  conflitto  di
interessi. Egli non svolge alcuna  attivita'  che  contrasti  con  il
corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si  impegna  ad  evitare
situazioni e comportamenti  che  possano  nuocere  agli  interessi  o
all'immagine della pubblica amministrazione. 
3. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente dedica la giusta
quantita' di tempo  e  di  energie  allo  svolgimento  delle  proprie
competenze, si impegna  ad  adempierle  nel  modo  piu'  semplice  ed
efficiente nell'interesse dei cittadini e assume  le  responsabilita'
connesse ai propri compiti. 
4. Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone  per
ragioni di ufficio e non utilizza a fini privati le  informazioni  di
cui dispone per ragioni di ufficio. 
5. Il comportamento del dipendente deve essere tale da  stabilire  un
rapporto  di   fiducia   e   collaborazione   tra   i   cittadini   e
l'amministrazione. Nei rapporti con i  cittadini,  egli  dimostra  la
massima disponibilita' e non ne  ostacola  l'esercizio  dei  diritti.
Favorisce l'accesso degli stessi  alle  informazioni  a  cui  abbiano
titolo e, nei limiti in cui cio' non sia vietato, fornisce  tutte  le
notizie  e  informazioni  necessarie  per   valutare   le   decisioni
dell'amministrazione e i comportamenti dei dipendenti. 
6. Il dipendente limita gli adempimenti  a  carico  dei  cittadini  e
delle imprese a quelli indispensabili e applica ogni possibile misura
di   semplificazione   dell'attivita'   amministrativa,   agevolando,
comunque, lo svolgimento, da parte  dei  cittadini,  delle  attivita'
loro consentite, o comunque non contrarie alle  norme  giuridiche  in
vigore. 
7. Nello svolgimento dei propri compiti, il  dipendente  rispetta  la
distribuzione delle funzioni tra  Stato  ed  enti  territoriali.  Nei
limiti delle proprie competenze, favorisce l'esercizio delle funzioni
e dei compiti da parte dell'autorita' territorialmente  competente  e
funzionalmente piu' vicina ai cittadini interessati.