(Allegato 1-art. 6)
                               Art. 6 
 
                       (Obbligo di astensione) 
 
1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni
o ad attivita' che possano coinvolgere interessi  propri  ovvero:  di
suoi parenti entro il quarto grado  o  conviventi;  di  individui  od
organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa  pendente
o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;  di  individui  od
organizzazioni di  cui  egli  sia  tutore,  curatore,  procuratore  o
agente; di  enti,  associazioni  anche  non  riconosciute,  comitati,
societa' o stabilimenti di cui egli sia amministratore  o  gerente  o
dirigente. Il dipendente  si  astiene  in  ogni  altro  caso  in  cui
esistano gravi ragioni  di  convenienza.  Sull'astensione  decide  il
dirigente dell'ufficio.