(Allegato 1-art. 7)
                               Art. 7 
 
                       (Attivita' collaterali) 
 
1. Il dipendente non accetta da soggetti diversi dall'amministrazione
retribuzioni o altre utilita' per prestazioni alle  quali  e'  tenuto
per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio. 
2.  Il  dipendente  non  accetta  incarichi  di  collaborazione   con
individui od organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel  biennio
precedente, un interesse economico in decisioni o attivita'  inerenti
all'ufficio. 
3. Il dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento di
incarichi remunerati.