(Allegato 1-art. 8)
                               Art. 8 
 
                           (Imparzialita') 
 
1. Il  dipendente,  nell'adempimento  della  prestazione  lavorativa,
assicura la parita' di trattamento tra i  cittadini  che  vengono  in
contatto con l'amministrazione da cui dipende. A tal fine,  egli  non
rifiuta ne' accorda  ad  alcuno  prestazioni  che  siano  normalmente
accordate o rifiutate ad altri. 
2. Il dipendente si  attiene  a  corrette  modalita'  di  svolgimento
dell'attivita'  amministrativa  di  sua  competenza,  respingendo  in
particolare ogni illegittima pressione, ancorche' esercitata dai suoi
superiori.